No corresponde repetición contra aseguradora por gastos judiciales que todavía no han sido pagados (Italia) [Cassazione civile 21290-2022]

Fundamento destacado: (…) Que el asegurador debe pagar directamente, o puede hacerlo indemnización al perjudicado, según lo previsto en el párrafo segundo del artículo 1917 del código civil, es una situación diferente-del caso que nos preocupa, es decir, la cuestión de si también se incurren en gastos judiciales por el asegurado debe ser pagado por el seguro a independientemente de que el asegurado los tenga efectivamente incurridos: de la obligación de pagar la compensación directamente no se puede deducir ciertamente una obligación similar de pagar la indemnización pagar los honorarios legales por adelantado, incluso si son propios el asegurado en realidad no los mantenía. En consecuencia, no de la interpretación de la primera párrafo al que se refiere, y por lo tanto la expresión “mantener ileso”, en contenía, como propone el recurrente, sino de la interpretación del párrafo tercero del artículo 1917 del Código Civil, cuyo contenido literal se encuentra en es decir, que los gastos incurridos para resistir la acción del perjudicado corren a cargo del asegurado, y ya el argumento literal demuestra que estos gastos, para que se repitan, deben ser fueron precisamente “sostenidos” por el asegurado y que éste no. Por lo tanto, puedes reclamar un reembolso si no los tienes.


ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28819/2021 R.G. proposto da: BOSCARIOL SUSI, elettivamente domiciliato in CAORLE Via Palladio, 2/1, presso lo studio dell’avvocato TURCHETTO MARIA
GIULIA (TRCMGL68R46C111X) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOMMAIO ALBERTO
(SMMLRT69P14D325M)

-ricorrente-

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIOSI
GIUSEPPE (GRZGPP68E25H501Q)

-controricorrente-

nonchè contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 992/2021 depositata il 09/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022
dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Ritenuto che

1.-Susy Boscariol ha avuto un incidente stradale con Andrea De Carli a seguito del quale quest’ultimo è deceduto.
Ne sono scaturite due cause: l’una iniziata dalla Boscariol nei confronti degli eredi del De Carli e l’altra da parte di questi ultimi nei confronti di quella; cause nelle quali ciascuna delle parti sosteneva la responsabilità esclusiva o prevalente dell’altra nell’ incidente.

2.-Riunite le cause, Il Tribunale in primo grado ha ritenuto responsabile al 20% il De Carli e all’80% la Boscariol, e questa decisione è stata parzialmente riformata in appello, dove le
percentuali sono state rideterminate nella misura del 40% a carico di De Carli e del 60% a carico di Boscariol.

3.-Definito questo giudizio, la Boscariol ha agito nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ossia la Groupama assicurazioni SPA, onde ottenere la ripetizione delle spese
sostenute per resistere nei due gradi di giudizio di cui si è detto in precedenza.
La compagnia di assicurazioni si è costituita eccependo che l’articolo 1917 c.c. prevede il diritto al rimborso nel caso in cui le somme siano state effettivamente erogate, e non vi era alcuna prova che lo fossero.
Il Tribunale di Venezia, in primo grado, ha rigettato la domanda col duplice argomento che l’attrice non aveva resistito in giudizio ma aveva iniziato lei la causa, e con l’ulteriore argomento che alcuna prova era stata fornita dell’effettivo esborso della somma.
Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia che ha insistito sulla circostanza per cui l’assicurazione è tenuta a tenere indenne l’assicurato ove quest’ultimo abbia effettivamente sostenuto le spese legali coperte da assicurazione.

4.-Susy Boscariol ricorre con quattro motivi di ricorso di cui chiede il rigetto la Groupama assicurazioni spa che si è costituita con controricorso. Memorie di entrambe le parti.

Considerato che

5.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 1917, 3^ comma c.c., nonché dell’articolo 1914 del codice civile.
La sua tesi è nel senso che l’espressione utilizzata dalla norma, secondo la quale l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato, deve intendersi in senso ampio, cioè come comprensivo anche dell’obbligo di anticipazione di tali spese, pur se non effettivamente
corrisposte dall’assicurato.
Ritiene il ricorrente che la norma si applichi non solo qualora l’assicurato sia chiamato a resistere in un giudizio, ma anche quando anche egli abbia iniziato la causa, e che una tale ampiezza di significato si ricava anche dal secondo comma dell’articolo 1917
c.c., che prevede che l’assicuratore ha facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato a farlo quando glielo chieda l’assicurato: da cui si ricaverebbe che l’espressione “tenere indenne” non è affatto subordinata al preventivo pagamento da parte dell’assicurato.

[Continúa…]

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