No procede responsabilidad por falta de nexo causal de empresas que no retiraron tanques de aceite pesado que brotó como consecuencia de hundimiento de calzada (Italia) [Cassazione Civile 3285/2022]

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Fundamento destacado: 6.1.1.- La sentenza impugnata – come denunciato dalla
ricorrente – ha fatto un uso malaccorto delle regole giuridiche relative alla ricostruzione del nesso causale, nella parte in cui afferma che, anche “ad accedere alla prospettazione
dell’appellante, secondo cui il materiale oleoso inquinante era fuoriuscito da cisterne interrate ivi collocate da Bampo e non rimosse da Deon prima di rivendere l’area a terzi, lo
sversamento del materiale è stato provocato dal cedimento della parte marginale della sede stradale in corrispondenza delle cisterne, verificatosi nel 2008″, donde la conclusione secondo cui “non vi è pertanto nesso causale tra la condotta delle appellate, risalente a molti anni prima, e l’evento lesivo, siccome concretamente verificatosi”.
La Corte territoriale, “appagandosi” della constatazione che fu il “cedimento della parte marginale della sede stradale” a determinare lo sversamento, oltre a non indagare sulla
(eventuale) relazione eziologica esistente tra tale cedimento e la mancata rimozione delle cisterne (occultate sotto la strada), esclude che la loro presenza possa porsi come antecedente – remoto – di una più ampia serie causale, cui appartiene pure il
cedimento della strada, e ciò in base al solo dato, in sé anodino, della “risalenza nel tempo” delle condotte – interramento delle cisterne e mancata rimozione delle stesse – addebitato a Bampo e a Deon.
Si tratta di affermazione che integra violazione, più ancora che dell’art. 2043, dell’art. 1227 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 cod. pen., da intendersi come implicitamente richiamati dalla
ricorrente nell’illustrazione del primo motivo di ricorso, che denuncia un “error in iuducando” nell’applicazione delle regole giuridiche di ricostruzione del nesso causale.


Civile Ord. Sez. 3 Num. 3285 Anno 2022
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME
Data pubblicazione: 03/02/2022

ORDINANZA

sul ricorso 8033-2019 proposto da:
CAV. GIUSEPPE BUZZATTI DI G. BUZZATTI & CO. SAS in persona legale rappresentante Buzzatti Gianpaolo, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria di questa Corte,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio MARCHIONNI e Stefano GRASSI;

– ricorrente –

contro

DEON SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari 35, presso lo studio dell’Avvocato Maria Cristina SALVUCCI che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato
Giampaolo MARDEGAN;

– controricorrente –

e contro

BAMPO SRL;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 2486 /2018 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 7/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. La società Cav. Giuseppe Buzzatti di G. Buzzatti & Co. S.a.s. (d’ora in poi, “società Buzzatti”) ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 2486/18, del 7 settembre 2018, della Corte di Appello di Venezia, che – rigettando il gravame esperito, in via principale, dall’odierna ricorrente avverso la sentenza n. 715/14, del 30 dicembre
2014, del Tribunale di Belluno (accogliendo, invece, quello incidentale della società Deon S.p.a., in relazione alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio) – ha così provveduto.
La pronuncia oggi impugnata ha confermato la reiezione della domanda proposta dalla società Buzzatti, finalizzata all’accertamento dell’esclusiva responsabilità della predetta
società Deon, oltre che della società Bampo S.r.l., per l’inquinamento ambientale verificatosi presso l’immobile di proprietà dell’odierna ricorrente, sito in Belluno, via del Bosco n. 424, con conseguente richiesta di condanna delle stesse al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 442.677,99, oltre interessi e rivalutazione.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che in data 7 luglio 2008, presso l’immobile suddetto, a seguito del cedimento di un tratto del sedime stradale, veniva riscontrata – nella parte marginale della sede stradale, all’interno di una
buca – la presenza di materiale oleoso, che emanava il tipico odore degli idrocarburi. Inviata, il giorno successivo, comunicazione di “individuazione di contaminazione storica”,
all’esito di un primo intervento di aspirazione-emungimento del liquido – che faceva emergere l’esistenza di una “bolla”, profonda circa settanta centimetri, sotto la sede stradale – il predetto liquido scuro riprendeva a fuoriuscire, rendendo, così, necessarie operazioni di scavo, culminate nella scoperta di quattro cisterne contenenti olio pesante, la cui presenza era rimasta sino ad allora celata, essendo stati quei manufatti occultati.
Completati solo il 2 settembre 2009 i lavori di integrale ripristino dell’area (per un costo complessivo, sostenuto dalla società Buzzatti, nella già indicata misura di C 442.677,99),
l’odierna ricorrente conveniva in giudizio le società Bampo e Deon, affinché fosse dichiarata la loro responsabilità per l’inquinamento ambientale, con condanna delle stesse a
risarcirle il danno, da liquidarsi in un importo pari al costo sostenuto per il ripristino. E ciò sul presupposto che, nell’area ove è posto l’immobile di proprietà di essa società Buzzatti,
sorgeva – dal 1955 al 1980 – una fornace per laterizi di proprietà della società F.11i Gianni e Giorgio Bampo di Angelo (poi divenuta Bannpo S.r.1). alimentata da olio combustibile
denso, prelevato dalle quattro cisterne poste sotto il livello stradale, senza che tale società – né la successiva proprietaria dell’area in questione, la ridetta società Deon, resasi non solo acquirente della stessa, con scritture private del 5 aprile 1989 e del 24 ottobre 1991, ma anche esecutrice di opere di urbanizzazione – avesse mai provveduto alla loro eliminazione.
Rigettata dal primo giudice la domanda risarcitoria, proposta sia quale rivalsa ex art. 253, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia ai sensi degli artt. 2043 e 2050 cod. civ., la
decisione veniva confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame dell’attrice soccombente (accogliendo, invece quello esperito, in via incidentale, dalla società Deon, in
relazione alla disposta compensazione, tra le parti, delle spese del primo grado di giudizio).

3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione la società Buzzatti, sulla base – come detto – di sei motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, e precisamente dell’art. 2043
cod. civ.

[Continúa…]

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