Fundamentos destacados: 11. In caso di danno c. d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno «in re ipsa», privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi.
12. La sentenza è cassata, non avendo fatto corretta applicazione dei seguenti principi di diritto: 1) In caso di danno c. d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno «in re ipsa», privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi.
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5119 Anno 2023
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: RUBINO LINA
Data pubblicazione: 17/02/2023
SENTENZA
sul ricorso 22234/2021 proposto da:
Natella Pasquale, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Trapanese;
-ricorrente-
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso;
– Controricorrente,
ricorrente incidentale-
Nonché contro
Azienda Ospedaliera Universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona» di Salerno, Natella Pasquale;
-intimata-
avverso la sentenza n. 65/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2022 dal cons. Lina RUBINO
FATTI DI CAUSA
1. Pasquale Natella propone ricorso per cassazione articolato in due
motivi, nei confronti del Ministero della Salute nonché della Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n.65 del 2021, depositata e pubblicata il 21.1.2021.
2. Resiste il Ministero della Salute con controricorso contenente anche tre motivi di ricorso incidentale illustrati da memoria.
3. L’Azienda Ospedaliera non ha svolto attività difensive in questa sede.
4. Questa la vicenda giudiziaria, per quanto ancora di interesse:
– il Natella conveniva in giudizio il Miniistero della Salute e l’Azienda Ospedaliera indicata, allegando di essersi sottoposto nel 1969 ad una trasfusione di sangue presso gli Ospedali Riuniti di Salerno, a seguito della quale gli veniva diagnosticata l’infezione cronica da epatite C, e di aver subito nel 2001 un aggravamento delle proprie condizioni di salute; chiedeva quindi di essere risarcito dei danni conseguenti alla trasfusione;
– il Tribunale di Salerno rigettava la domanda, assumendo che nel 1969 non era ancora nota l’epatite di tipo C, e che pertanto non potesse porsi a carico dell’amministrazione sanitaria l’obbligo di prevenirne la diffusione;
– la Corte d’appello di Salerno, con sentenza parziale sull’an, riformava la decisione di primo grado, affermando la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda ospedaliera e, quanto alla posizione del Ministero, statuiva che gravava comunque sull’amministrazione sanitaria, già al tempo della trasfusione, l’obbligo di controllare la provenienza e l’utilizzabilità del sangue impiegato per le trasfusioni;
– all’esito del successivo giudizio sul quantum, il giudice di appello riconosceva in capo all’appellante un danno biologico fondato su una invalidità permanente del 40%, a partire dal 2009, anno in cui la malattia cessava di essere latente e si manifestava in tutta la sua forza, comportando anche la necessità, per i0 Natella, di sottoporsi ad un trapianto di fegato. La corte d’appello faceva così decorrere il risarcimento del danno e i relativi accessori a partire da tale data, e condannava il Ministero della Salute, previo un ampio excursus ricostruttivo dello stato della giurisprudenza di legittimità sul punto, a corrispondergli per danno biologico e morale la complessiva somma di euro 334.902,60. In particolare, procedeva alla liquidazione del danno biologico fondandosi sulle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, sulla base di una percentuale di invalidità del 40%, negando il diritto ad una ulteriore personalizzazione; liquidava il danno morale nella misura del 30% del danno biologico riconosciuto.
5. Il ricorso è stato avviato dapprima alla trattazione in adunanza camerale della Sesta Sezione civile e quindi da questa rimesso all’esame della Terza Sezione civile, affinché venisse esaminata la questione della rilevanza del danno latente.
6. Della causa è stato quindi disposto la trattazione in pubblica udienza.
7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso principale.
[Continúa…]