Fundamento destacado: il motivo è infondato alla luce del richiamato arresto nomofilattico di cui a Cass., S.U. n. 19597/2020, che ha ritenuto applicabile l’art. 1815, 2° co. c.c. anche all’ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, ma ha chiarito che, «ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi» (precisando, peraltro, che «resta l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti»).
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8103 Anno 2023
Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO
Relatore: SESTINI DANILO
Data pubblicazione: 21/03/2023
interessi corrispettivi; che, quanto agli interessi moratori, era assorbente la circostanza che nella relativa pattuizione fosse stata inserita una “clausola di salvaguardia” (tale da ricondurre automaticamente il tasso al di sotto della soglia usuraria) e che non
poteva ravvisarsi una nullità della clausola di contenimento, «dal momento che prevede un meccanismo analogo, ancorché di fonte convenzionale, a quello espressamente previsto dall’art. 1419 co. 2 c.c.»; che, inoltre, non poteva dirsi che la clausola desse luogo ad
un’ipotesi di usura sopravvenuta, «non essendo stati allegati gli indici positivi e concreti che, nel tempo, avrebbero comportato il superamento delle soglie usurarie degli interessi moratori»
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