Acuerdo de un tipo de interés moratorio usurario no implica gratuidad del contrato, pues la sanción de no deber interés alguno no implica también interés legítimamente pactado (Italia) [Cassazione civile 8103/2023]

Fundamento destacado: il motivo è infondato alla luce del richiamato arresto nomofilattico di cui a Cass., S.U. n. 19597/2020, che ha ritenuto applicabile l’art. 1815, 2° co. c.c. anche all’ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, ma ha chiarito che, «ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi» (precisando, peraltro, che «resta l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti»).


Civile Ord. Sez. 3 Num. 8103 Anno 2023
Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO
Relatore: SESTINI DANILO
Data pubblicazione: 21/03/2023

ORDINANZA
sul ricorso 32531/2018 proposto da: Pahor Group Srl, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Lauro Giovanni;
-ricorrente –
contro Unicredit Leasing Spa, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via Marianna Dionigi 43 presso lo studio dell’avvocato
Catavello Giancarlo che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3618/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal cons. DANILO SESTINI;
Rilevato che:
la Pahor Group s.r.l. adì il Tribunale di Milano per sentir dichiarare l’usurarietà degli interessi pattuiti in relazione a un contratto di leasing finanziario stipulato con la Locat s.p.a. (poi Unicredit Leasing); dedusse, fra l’altro, che il tasso di mora era stato stabilito nella misura del 13.570%, superiore al tasso soglia del 10,310%, e chiese che, in applicazione dell’art. 1815, 2°co. c.c., venisse dichiarata la non
debenza di alcun interesse; il Tribunale rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello; la Corte ha affermato che l’eventuale nullità della clausola relativa agli interessi moratori non poteva comportare la non debenza degli
interessi corrispettivi; che, quanto agli interessi moratori, era assorbente la circostanza che nella relativa pattuizione fosse stata inserita una “clausola di salvaguardia” (tale da ricondurre automaticamente il tasso al di sotto della soglia usuraria) e che non
poteva ravvisarsi una nullità della clausola di contenimento, «dal momento che prevede un meccanismo analogo, ancorché di fonte convenzionale, a quello espressamente previsto dall’art. 1419 co. 2 c.c.»; che, inoltre, non poteva dirsi che la clausola desse luogo ad
un’ipotesi di usura sopravvenuta, «non essendo stati allegati gli indici positivi e concreti che, nel tempo, avrebbero comportato il superamento delle soglie usurarie degli interessi moratori»
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