Fundamentos destacados: 3.4. La decisione impugnata non presta, pertanto, il fianco a censure laddove ha negato la configurabilità di necessitata reazione difensiva, sottolineando anzi la consapevole scelta di affrontare i malintenzionati e di fronteggiarli con l’arma per interromperne l’azione predatoria. Sicché quando, come nella specie, il pericolo poteva essere evitato adottando altre soluzioni e l’aggredito, deliberatamente accettando l’alternativa conflittuale, si trasforma in aggressore, anche la putatività non assume più alcun rilievo; come pure l’assenza di un qualificato profilo di necessità dell’azione asseritamente difensiva, preclude ogni valutazione in termini di eccesso, che presuppone l’esistenza di tutti i requisiti della scriminante, anche solo putativa, e il colposo superamento dei suoi limiti per errore di valutazione sull’adeguatezza e sulla proporzione della reazione all’altrui azione.
4. Le superiori considerazioni (id est: l’assenza, a monte, della necessità e inevitabilità difensiva) sono state ritenute dai giudici di appello decisive e assorbenti le ulteriori questioni sull’incontro/scontro tra Ljumovic e Barbieri, su cui si era meticolosamente intrattenuta la difesa e sulle quali aveva costruito l’invocata esimente, al più putativa, da riconoscersi all’imputato che si era visto affrontare (o aveva ragionevolmente creduto di esserlo) dal soggetto che, uscito dal locale, si era portato nella sua direzione, stringendo nella mano un oggetto simile a un’arma.
Cassazione Civile 21794/2020
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBIERI GIULIANO nato a FORMIGINE il 27/06/1946
avverso la sentenza del 16/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI he ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso
udito il difensore L’avvocato AIMI ENRICO in difesa di BARBIERI GIULIANO si riporta ai motivi del ricorso e insiste che venga riconosciuta la legittima difesa o in subordine l’eccesso col poso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, 21 dicembre 2017, con cui il Tribunale di Modena aveva dichiarato Giuliano Barbieri responsabile del tentato omicidio di Ljumovic Nenad, al cui indirizzo aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco, attingendolo al viso, al torace, all’avambraccio destro, al secondo dito della mano sinistra e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la provocazione, lo aveva condannato alla pena di 3 anni 1 mese e 10 giorni di reclusione; con le pene accessorie di legge e condanna, altresì, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita.
1.1. Questi i fatti all’origine della vicenda.
Poco dopo la mezzanotte del 7 novembre 2009 il cittadino montenegrino, agendo in concorso con un complice, dopo aver aperto un varco nella saracinesca di circa 75 cm. di altezza x 67 cm. di larghezza, era penetrato all’interno del negozio di abbigliamento di proprietà del Barbieri, sito in Formigene alla via Mazzini civico 40 e posto sotto l’abitazione del titolare, ubicata al primo piano del medesimo stabile, con accesso dal civico n. 38 e non collegata in alcun modo al sottostante esercizio commerciale; il Barbieri, che si trovava nella sua abitazione, allertato dallo scatto del primo allarme e acquisita certezza dell’avvenuta intrusione con lo scatto del secondo allarme, si era munito della pistola legittimamente detenuta, scendendo le scale aveva chiesto alla vicina di chiamare le forze dell’ordine, era uscito dal cancello delimitante l’area privata di ingresso allo stabile, era entrato su quella pubblica ed aveva ripetutamente sparato, esplodendo i primi colpi in aria o comunque non a bersaglio stabilito, ulteriori colpi all’indirizzo dell’autovettura dei ladri, attingendola sul montante posteriore sinistro e forando la ruota anteriore sinistra, con possibilità di fuga compromessa, quindi aveva indirizzato i colpi verso la vetrata del negozio a solo scopo intimidatorio e, infine, all’indirizzo del soggetto che ne era uscito.
1.2. Entrambi i giudici di merito ritenevano priva di pregio la tesi secondo
cui doveva ravvisarsi, nella specie, la legittima difesa così come configurata a seguito della legge n. 59 del 2006. Era pacifico, infatti, che il Barbieri, al momento dell’accertata intrusione, si trovasse nella propria abitazione non raggiungibile dal locale sottostante, e che, pertanto, nessun pericolo per l’incolumità propria o della moglie fosse neppure astrattamente ipotizzabile; nemmeno sussistevano i requisiti della legittima difesa di cui al primo comma dell’art. 52, per l’assoluta assenza di necessità per l’imputato di agire come aveva fatto, non essendo revocabile in dubbio che egli avesse la possibilità di determinarsi diversamente e tanto bastava ad escludere la cogenza assoluta di un comportamento scrinninabile; la situazione dell’imputato era quella di accettazione di un pericolo che era evitabile e comunque arginabile in altri modi, così che non si poteva invocare l’autotutela legittima, né reale né putativa, e neppure l’eccesso colposo giacché l’eventuale alternativa conflittuale era stata deliberatamente e consapevolmente accettata.
1.3. La sentenza impugnata si faceva carico di confutare anche l’assunto
secondo il quale l’ultimo segmento della condotta posta in essere dall’imputato, al momento dell’incontro con la vittima, doveva considerarsi scrinninato. La Corte, come già il giudice di primo grado, non dava credito alla versione del Barbieri, il quale aveva sostenuto che l’uomo che aveva visto uscire aveva fatto un salto ed egli aveva notato che aveva in mano qualcosa di nero che gli era parsa un’arma; per tale ragione gli aveva sparato, cercando di colpire la mano con l’intenzione di disarmarlo ed era tornato a sparare quando lo aveva visto avanzare verso di lui con la mano protesa.
[Continúa…]


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