Recurrente no puede eximirse de responsabilidad por agresión física perpetrada contra demandante, pues no acreditó haber desplegado dicha conducta en defensa propia (Italia) [Cassazione Civile 18094/2020]

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Fundamento destacado: giugno 2018, n. 16111, Av. 649628-01), mentre «resta irrilevante la semplice mancanza di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01); – che, nel caso di specie, il ragionamento della Corte Territoriale è centrale nel rilevare che Gennaro non ha negato di aver colpito Schiesaro, considerato però il fatto che non è dimostrato che ciò sia stato fatto per legittima difesa (o, comunque, caso, che la reazione fu proporzionale al delitto), sottolineando la mancanza di conclusioni che potessero confermare la ricostruzione odierna.

che alla luce di tale motivazione Gennaro si limita a contrastare una diversa “lettura” delle conclusioni istruttorie, che già qualifica la sua iniziativa come inammissibile, posto che l’eventuale illecito “misesercizio del potere di apprezzamento della prova” da parte del giudice di il merito non dà luogo ad alcun difetto denunciabile con ricorso, non essendo qualificabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5), codice di processo. civile (Ciò dà rilievo al mancato esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulta chiaramente dal testo della sentenza o dagli atti processuali, è stato oggetto di discussione tra le parti e presenta carattere determinante per la frase), né in quello del nord precedente. 4), disposizione che -attraverso l’art. 132, n. 4).


ORDINANZA

sul ricorso 16992-2019 proposto da:
GENNARO VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO SCARAZZATI;

– ricorrente –

Contro

SCHIESARO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’DI BRUNO 69, presso lo studio dell’avvocato LORENZO TOSO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2049/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIMF, GUIZZI.

Ritenuto in fatto

  • che Valerio Gennaro ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2049/19, del 16 maggio 2019, della Corte di Appello di Venezia, che — accogliendo parzialmente il gravame principale esperito da Claudio Schiesaro avverso la sentenza n. 650/15, del 10 settembre 2015, del Tribunale di Rovigo (e respingendo quello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio) — ha riconosciuto la responsabilità del Gennaro in relazione ad un episodio di aggressione fisica e verbale perpetrata dallo stesso ai danni dello Schiesaro in data 8 gennaio 2008, condannandolo a risarcirgli il danno non patrimoniale nella misura di C 17.249,60, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio;
  • che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che lo Schiesaro ebbe a convenirlo in giudizio, in relazione a tre diversi illeciti asseritamente perpetrati ai propri danni (in data 5 dicembre 2007, 8 gennaio 2008 e 15 marzo 2008), vedendo integralmente rigettata la sua domanda risarcitoria dall’adito tribunale rodigino;
  • che esperito gravame dall’attore/soccombente, il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, nei termini sopra riferiti;
  • che avverso la decisione della Corte lagunare ricorre il Gennaro, sulla base — come detto — di due motivi;
  • che il primo motivo denunzia — ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione di norme di diritto, “in conseguenza di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ed in particolare degli artt. 2044 e 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.;

[Continúa…]

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