Es necesaria la verificación del alcance y valoración económica del daño resarcible, cuya carga de la prueba recae sobre la parte perjudicada (Italia) [Cassazione Civile 9744/2023]

Fundamento destacado: “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità”


Civile Sent. Sez. 3 Num. 9744 Anno 2023
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GORGONI MARILENA
Data pubblicazione: 12/04/2023

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19399/2020 R.G. proposto da:
VECA S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., SALVATORE
VENTIMIGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO
LASCARI (LSCGRG43A01G273H), pec [email protected];

-ricorrente-

contro

CONDOMINIO DI VIA FILIPPO MELI N. 8 PALERMO, in persona
dell’amministratore e rappresentante legale p.t., STUDIO
CANCELLIERE S.r.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.
MAZZINI, 113, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ODDO
(DDOMSM78M16H501G), rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNA SCARANTINO (SCRGNN74T45G273I);

-controricorrente-

nonché contro

CONDOMINIO DI VIA LUIGI GALVANI N. 35 PALERMO;
CONDOMINIO DI VIA FILIPPO MELI N. 10 PALERMO;

-intimati-

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2175/2019 depositata in data 08/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, CORRADO MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Veca S.r.L. conveniva, dinanzi al Tribunale di Palermo, il Condominio di via F. Meli n. 8 Palermo, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
dell’allagamento del piano cantinato, collocato all’interno del condominio convenuto, da essa condotto in locazione; danni consistenti nell’anticipazione delle spese per le riparazioni urgenti, nel danneggiamento di pregiati articoli da regalo e nei costi sostenuti per lo smaltimento del materiale fangoso e della merce andata distrutta.
Il condominio, costituitosi, eccepiva il difetto di prova circa il verificarsi dell’allagamento, negava di avere alcuna responsabilità in merito all’occorso, perché le tubazioni da cui si era verificata la perdita appartenevano anche ai Condomini di via F. Meli n. 10 e di via L. Galvani n. 35 che chiedeva di chiamare in causa; in via subordinata, contestava la rilevanza della documentazione prodotta dalla società attrice per dimostrare l’an e il quantum del danno subito.

Il Tribunale, con la sentenza n. 4198/2014, dichiarava il condominio convenuto decaduto dalla facoltà di chiamare terzi in giudizio, non avendo perfezionato correttamente il procedimento di notificazione dell’istanza di chiamata di terzo, ne accertava la responsabilità per i fatti verificatisi ai danni della società Veca e lo condannava a corrisponderle l’importo di euro 2.196,66, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riparazione delle tubature, per la rimozione e per lo smaltimento dei materiali danneggiati, e quello di euro 32.000,00, liquidato equitativamente, per il danneggiamento della merce, oltre agli interessi ed alla rivalutazione.
In Condominio di via F. Meli n. 8 impugnava la suddetta decisione dinanzi alla Corte  ‘Appello di Palermo che, con la sentenza n. 2175/2019, ha accolto parzialmente il gravame e ha ridotto ad euro 2.196,66 l’importo dovuto alla società Veca.
In particolare, la Corte di merito ha ritenuto provate le spese di riparazione della colonna di scarico del materiale fangoso accumulatosi nei locali allagati, sulla base della documentazione in atti ed alla luce delle dichiarazioni testimoniali, ma ha reputato che
il danno alla merce, costituita da articoli da regalo presenti nei locali allagati, non fosse stato dimostrato: le fotografie prodotte non davano contezza della qualità e quantità del materiale andato distrutto, perché riproducevano solo contenitori in cartone ed
imballi di cui non era percepibile il contenuto; mancava un inventario della merce di cui si lamentava la perdita di valore commerciale; non era stato promosso alcun accertamento tecnico preventivo dei danni lamentati; molti oggetti erano in metallo o altro materiale non deteriorabile; le dichiarazioni dei testi escussi si erano rivelate generiche. Ha concluso, quindi, che la società Veca S.r.L. non avesse soddisfatto l’onere di provare il danno ed ha
ritenuto errato il ricorso, da parte del Tribunale, alla valutazione equitativa dello stesso, perché non si era raggiunta in giudizio la prova che il danno si fosse verificato e che fosse impossibile o notevolmente difficile quantificarlo.
Per la cassazione di detta decisione ricorre la società Veca che formula due motivi.
Resiste con controricorso il Condominio di via F. Neri n. 8
Palermo.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore, CORRADO MISTRI, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

[Continúa…] 

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