Fundamento destacado: […] che, sul punto, va richiamato il principio secondo cui «la presunzione di responsabilità contemplata dall’art. 2050 cod. civ. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la s,a inci‘lenza rilevanz a sia tale II escliide44-e, in rno,lo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate» (Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 1998, n. 5484, Kv. 516070-01; Lass. Sez. 3, sent. 24 novembre 2011, n. 17851, Rv. 568396-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 luglio 2011, n. 15733, Rv. 619440-01);
– che né, infine, può invocarsi l’applicazione dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., posto che, se il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, per il sol fatto che esso sia allegato (Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2018, n. 11258, Rv. 648643-02), la verifica della sua ricorrenza costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e logica motivazione (Cass. Sez. 1, sent. 10 gennaio 2017, n. 272, Rv. 643156-01), come avvenuto nella specie, essendosi affermato che le ‘Dalle di vetro non furono immagazzinate in modo da evitarne il ribaltamento;
– che infondato è, infine, anche il quarto motivo, che lamenta eSSeiSt attenuato, 111 inouo apouttueo, 11 11et,ho UI OeCaSionatua necessaria che consente la configurabilità dell’ipotesi ex art. 2049 cod. civ.;
– Che la corte territoriale si e uniformada al principio seccondo cui «la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 cod. civ. non richiede che tra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque ,-.1gevolato i).comportamento produttivo del danno al terzo» […]
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16170 Anno 2022
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME
Data pubblicazione: 19/05/2022
ORDINANZA
Sul ricorso 19907-2021 proposto da:
I,ANDI SOCIETÀ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni CLEMENTE;
– ricorrente –
contro
NAPPI VITO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la LANC,P,I,L1-1,K1A della LOIU E di CASSAZiONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Tiziana INGLESE e Francesco D’ANCA Th0;
– con troricorrente –
avverso la sentenza n. 874/2021 della coRTE D’ApPELLo di SALERNO, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAINIE GUIZZI.
– che Landi società semplice ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 874/21, del 14 giugno 2021, della Corte di Appello di Salerno, che — respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 2155/18, del 13 giugno 2018, del Tribunale di Salerno — ha confermato l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Vito Nappi, condannandola al pagamento di C 46.382,00, oltre accessori di legge.
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal Nappi, il quale deduceva di essere rimasto vittima di un sinistro occorsogli presso la propria vetreria, allorché due dipendenti della predetta società L’aridi, nello scaricare una cassa di vetri, senza averla preventivamente poggiata sul cavalletto di sostegno, la facevano cadere, ribaltando il cavalletto ed altri vetri ivi posizionati, così provocando il grave ferimenro dell’uomo;
– che accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria, la decisione veniva confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame della convenuta soccombente;
– che avverso la sentenza della Corte salernitana ricorre per cassazione il Nappi, sulla base — come detto — di quattro motivi;
– piiino motivo denuncia — ai sensi dell’art. 360, comma n. 4), cod. proc. civ. — «violazione del principio della libera valutazione di una prova soggetta a un diverso regime»;
– che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. —violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ.;
– che i motivi, sostanzialmente, lamentano come ambo i giudici di merito abbiano affermato la responsabilità della società Landi sulla scorta della ricostruzione operata dai Carabinieri accorsi sul luogo del sinistro e secondo la prospettazione del teste, trascurando completamente la deposizione dell’attore, che avrebbe invece valore di confessione stragiudiziale, nonché quella degli stessi operai della società, risultanze dalle quali emergerebbe che il sinistro accade dopo che le casse erano già state scaricate, peraltro secondo indicazioni date dallo stesso danneggiato;
[Continúa…]