Fundamento destacado: È inammissibile perché — sul punto dell’esistenza, all’epoca dei fatti, di un dovere di acquisire il consenso informato del paziente — del tutto generico, limitandosi l’ente ricorrente a ribadire le difese svolte in appello, senza articolare specifiche censure dei precisi elementi posti alla base della decisione della Corte d’appello (le fonti normative del dovere preesistenti ai fatti, richiamati dalla giurisprudenza, la circostanza che sulla cartella clinica del Tramuta fosse stampata apposita dicitura per l’acquisizione del consenso informato, non sottoscritta).
D’altra parte, non risulta che l’Assessorato abbia mai anche solo allegato (né tantomeno provato, come sarebbe stato suo onere cfr. Cass. civ. Sez. III, 13/10/2017, n. 24074), l’avvenuto adempimento di un simile dovere, neppure in forma orale.
Nuove, rispetto alla posizione assunta nel giudizio di primo grado (cfr. p. 2 ricorso e p. 1 sentenza di secondo grado), appaiono altresì le difese con le quali l’Assessorato invoca la scriminante dello stato di necessità e contesta la sussistenza del nesso causale tra il mancato consenso informato ed il contagio, per supposta mancanza di prova circa il fatto che, qualora informati, i genitori non avrebbero acconsentito alla tras fusione.
ORDINANZA
sul ricorso 28691-2013 proposto da:
ASSESSORATO SANITA’ REGIONE SICILIANA 80012000826, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
TRAMUTA SERGIO TRMSGB58S21H2698, GUDDEMI LEONARDINA GDDLRD63H66Z401H, TRAMUTA ADRIANA TRMDRN90C68H269H, TRAMUTA ANTONIO TRMNTN90C28H269T;
– intimati –
Nonché da:
TRAMUTA SERGIO, GUDDEMI LEONARDINA, TRAMUTA ANTONIO, TRAMUTA ADRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POGGIO MOIANO, 34/C, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA NAPOLITANO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNALISA RUSSELLO giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
ASSESSORATO SANITA’ REGIONE SICILIANA 80012000826, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– controrícorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1583/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
Rilevato che:
Nel 2006, Sergio Tramuta, Leonardina Guddemi, Antonio Tramuta e Adriana Tramuta, convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il Ministero della Salute e l’Azienda Ospedaliera G.F. Ingrassia di Palermo, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle patologie contratte da Antonio Tramuta, a seguito di somministrazioni di plasma effettuata presso l’ospedale convenuto alla nascita del medesimo.
Nei confronti della struttura ospedaliera veniva dedotto, quale ulteriore profilo di responsabilità, anche l’assenza di consenso informato. Si costituirono in giudizio il Ministero della Salute e l’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e, nel merito, la carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, in considerazione del fatto che il virus dell’epatite C — da cui era stato contagiato il neonato — non era ancora stato scoperto.
[Continúa…]