Si usufructuario de 3/4 del bien extiende su posesión a la parte restante y realiza pequeñas modificaciones, no comete abuso si no ha destruido irreversiblemente el bien (Italia) [Cassazione Civile 11627/2023]

Fundamentos destacados: 4.1. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza delle condizioni ex articolo 1015 c.c. per la pronuncia di cessazione dell’usufrutto, in ragione della modesta consistenza delle modificazioni apportate all’immobile, che hanno interessato un solo vano di 32 mq a fronte di una superficie complessiva di 335 mq, ritenendole inidonee a determinare uno stato di perimento o di deterioramento irreversibile del bene, essendo peraltro suscettibili di riduzione in pristino con un intervento di lieve entita’ in rapporto al valore complessivo del cespite. Sul punto, il giudice di merito si e’ attenuto al principio secondo cui “L’articolo 1015 c.c., conformemente all’articolo 516 c.c. del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l’usufruttuario puo’ essere dichiarato decaduto dall’usufrutto, che ricorrono quando l’usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non puo’ che riguardare i casi piu’ gravi, in quanto per gli abusi di minore gravita’ la stessa legge prevede, nel comma 2 dell’articolo 1015 c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari, a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario” (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7031 del 03/03/2022, Rv. 664187).

4.3. Quanto alla deduzione secondo cui la Corte territoriale avrebbe giudicato ultra petita, per essersi pronunciata su un’eccezione mai formulata dall’ (OMISSIS), e in particolare per aver rilevato che i ricorrenti gia’ avevano la disponibilita’ di un titolo per la riduzione in pristino dell’immobile, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha motivato l’accoglimento dell’appello sul punto in questione, non in ragione della disponibilita’ da parte dei ricorrenti di un titolo giudiziale per il ripristino del locale trasformato, ma sul presupposto che il mutamento non comportava una condizione di perimento o deterioramento irreversibile del bene: il giudice di seconde cure si e’ quindi pronunciato nei limiti della domanda, posto che, come risulta dalla lettura della sentenza (cfr. pag. 4) e del ricorso (cfr. pag. 4), l’ (OMISSIS) aveva appunto lamentato in sede di gravame l’insussistenza delle condizioni ex articolo 1015 c.c. per addivenire a declaratoria di decadenza dal diritto di usufrutto.


Ordinanza|4 maggio 2023| n. 11627. Le ipotesi in presenza delle quali l’usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall’usufrutto

Data udienza 30 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Diritto di usufruttò sull’immobile – Mutamento della destinazione e d’uso del bene e illegittima occupazione della quota ereditaria spettante ai coeredi – Decadenza – Formulazione di doglianze fondate su una lettura alternativa del compendio probatorio acquisito – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7840-2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che li rappresentano e difendono;

– ricorrenti –
contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 990-2022 depositata il 14/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE.
Le ipotesi in presenza delle quali l’usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall’usufrutto

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) adivano il Tribunale di Tivoli al fine di sentir dichiarare la decadenza di (OMISSIS) dal diritto di usufrutto sulla quota di 3-4 di un loro immobile in Subiaco, lamentando gravi inadempimenti del convenuto, consistiti nel mutamento della destinazione d’uso del bene e nell’illegittima occupazione della quota di 1-4 di essi attori.

2. L’ (OMISSIS), nel resistere, domandava in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione della proprieta’ della quota di 1-4 dell’immobile su cui aveva esteso il possesso, nonche’ la condanna degli attori al rimborso di spese sostenute per la straordinaria manutenzione del bene.

3. Il Tribunale di Tivoli, espletata l’istruzione probatoria, con sentenza non definitiva accertava l’inadempimento del convenuto e dichiarava cessato l’usufrutto; rigettava le domande riconvenzionali di usucapione e rimborso spese; condannava (OMISSIS) al rilascio dell’immobile; rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per la quantificazione dell’indennita’ di occupazione.

4. (OMISSIS) interponeva gravame avverso tale decisione, cui resistevano gli originari attori. Il giudizio di appello veniva interrotto per la morte di (OMISSIS) e (OMISSIS); riassunta la causa, si costituivano gli eredi di quest’ultimo, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

5. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 990-2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, rigettava la domanda di decadenza del convenuto dal diritto di usufrutto, escludendo che gli interventi effettuati sul bene da parte dell’ (OMISSIS) (trasformazione di un vano garage di 32 mq in un locale abitativo) fossero di gravita’ tale da comportare la cessazione del diritto reale, a fronte della superficie complessiva pari a 335 mq del fabbricato, del quale non si era prodotto alcuno stato di perimento, risultando comunque la modificazione del vano suscettibile di ripristino con una spesa di modesta entita’ (riduzione in pristino per la quale, peraltro, osservava il giudice di seconde cure, gli attori erano gia’ muniti di titolo esecutivo ottenuto all’esito di un precedente giudizio).

[Continúa…]

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