Responsabilidad de cooperativa no excluye a que autoridad sanitaria local responda por los daños ocasionados al asignarle el transporte de personas discapacitadas (Italia) [Cassazione Civile 7922/2023]

Fundamento destacado: 20.-non è inutile osservare che la responsabilità della cooperativa sociale non esclude il rilievo, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 cod.civ., di quella della Ausl di Rimini che ad essa aveva affidato il servizio di trasporto dei disabili: la cooperativa, infatti, ha assunto nella vicenda per cui è causa il ruolo di preposto/ausiliario nell’adempimento della prestazione cui la Ausl era tenuta ex lege nei confronti della danneggiata; l’esternalizzazione dell’attività di trasporto dei disabili, cioè la possibilità che essa sia resa anziché dall’ente pubblico da organizzazioni privatistiche si ispira al principio della sussidiarietà (cfr. artt. 55-57 del d.l.gs. N. 117/2017, il c.d. Codice del terzo settore, art. 1 della I. 381/1991, come modificato dall’art. 17, comma 1 0 , del d.lgs. n. 112/2017); gli enti collettivi privati che perseguono fini di carattere generale (come la cooperativa sociale, nel caso di specie) sono elementi di una nozione ampia di organizzazione pubblica, per cui la loro attività concorre con quella pubblica alla prestazione di servizi di interesse generale, dando attuazione ai principi di solidarietà e di partecipazione (Cass. 08/07/2020, n. 14260); sicché, in applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda, ovvero dell’appropriazione o “avvilimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, deve ritenersi che la Ausl avesse assunto il rischio per i danni risentiti dal terzo o dal creditore della prestazione cagionati dalla cooperativa sociale e che, in applicazione del principio, di conio giurisprudenziale, della mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un collegamento obiettivo, dovesse rispondere dei danni cagionati dal preposto/ausiliario (Cass. 18/04/2019, n. 10812; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 22/11/2018, n. 30161)


Civile Ord. Sez. 3 Num. 7922 Anno 2023
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: GORGONI MARILENA
Data pubblicazione: 20/03/2023

33907-2019 R.G. proposto da:
PIRONI DOMENICA, quale tutrice dell’interdetta MARCELLA PIRONI, rap-presentata e difesa dall’avvocato MANUELA VERTAGLIA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,via Celimontana, 38;
– ricorrente-
contro
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (già AZIENDA USL DI RIMINI), in personadel Direttore Generale nonché rappresentante legale, MARCELLO TO- NINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO ZAMPARINI, elet-tivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato PAOLAPEZZALI, via Della Conciliazione, 10;GENERALI ITALIA S.p.A., conferitaria del ramo di azienda assicura-tivo Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del procuratore speciale, GANLUCA SPERANTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ROMA, elettivamente domiciliata inRoma presso lo studio di quest’ultimo, Piazza Cavour, 19.
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA ROMAGNOLA ONLUS (già COOPERATIVA SOCIALE LA ROMAGNOLA), in persona del Presidente e legale rappresen-
tante, VALTER BIANCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO BERNARDINI, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio
dell’avvocato PAOLA MASTRANGELI, via Mondragone, 10.
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2654/2019 della Corte d’Appello di Bologna,

pubblicata in data 20 settembre 2019, notificata in pari data; udita la relazione del Consigliere MARILENA GORGONI.

Rilevato che:
Domenica Pironi, tutrice della sorella Marcella Pironi, interdetta, conveniva in giudizio la Cooperativa Sociale La Romagnola a r.l. e l’Ausl di Rimini, per sentirle condannare al pagamento in solido di euro 15.628,01, o della somma ritenuta di giustizia, per i danni riportati da Marcella Pironi, il giorno 17 aprile 2004, ca- dendo, nell’atto di scendere dal pullmino che utilizzava tutti i giorni per raggiun- gere il Centro di Terapia Occupazione di Riccione;l’Ausl di Rimini declinava la propria responsabilità, attribuendola in via esclusiva alla Cooperativa Sociale La Romagnola a r.I., cui, a seguito di licitazione privata, era stato affidato il servizio di trasporto socio-sanitario per disabili della Provincia di Rimini, e otteneva di chiamare in causa Assitalia Assicurazioni S.p.A., assicuratrice per la r.c.a. del pullmino.

[ Continúa…]

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