Propietaria ejerce legítima defensa al desconectar cable volante que deriva energía eléctrica a propiedad que no cubre el costo por el servicio (Italia) [Cassazione Civile 18232/2023]

Fundamento destacado: che pure il secondo motivo di ricorso è inammissibile, giacché il fatto che il contatore (o meglio, la centralina elettrica) avesse avuto, di fatto, la destinazione a servizio di entrambi i capannoni, è stato specificamente considerato dal giudice di appello, il quale ha, nondimeno, ricondotto il contegno assunto dal convenuto – configurandolo, alternativamente, come esercizio di un diritto contrattuale o addirittura come legittima difesa – al principio secondo cui “qui iure suo utitur, neminem laedit”.


Cassazione Civile 18232/2023

ORDINANZA

sul ricorso 13255-2022 proposto da: MALLEMI GIOVANNA, domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni DI PASQUALE;

– ricorrente –

contro

FRATELLI COLOMBO SNC DI COLOMBO MASSIMO E C., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Argenterio 2, presso lo studio dell’Avvocato Andrea PALAZZOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Adriano PERICA;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2118/21 della Corte di Appello di Catania, depositata il 09/11/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’08/02/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Ritenuto in fatto

  • che Giovanna Mallemi ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2118/21, del 9 novembre 2021, della Corte di Appello di Catania, che – accogliendo il gravame incidentale della società Fratelli Colombo S.n.c. di Colombo Massimo e C. (d’ora in poi, “Fratelli Colombo”) avverso l’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ., pronunciata in data 9 marzo 2018 dal Tribunale di Ragusa, rigettando, invece, quello esperito in via di principalità dalla stessa Mallemi – ne ha respinto integralmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società Fratelli Colombo;
  • che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente – nel premettere di essere proprietaria di un capannone industriale, contrassegnato come “A”, nonché legale rappresentante della società già proprietaria di altro capannone (contrassegnato, invece, come “B”), sito sul medesimo terreno – riferisce di aver convenuto in giudizio la società Fratelli Colombo, affinché fosse condannata a risarcirle i danni originanti, a suo dire, da una condotta illecita posta in essere dal legale rappresentante della stessa, Gianluca Colombo, ascrivibile al reato di cui all’art. 392 cod. civ.;
  • che, infatti, il Colombo – dopo che la predetta società, aggiudicataria del capannone “B” all’esito di procedura per espropriazione immobiliare, veniva immessa, con l’ausilio della forza pubblica, nel possesso del bene aggiudicato, provvedendo anche a volturare il contratto di somministrazione dell’energia elettrica, già concluso in passato dall’odierna ricorrente in relazione al detto capannone “B” – si sarebbe reso responsabile del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, allorché ebbe a staccare un “cavo volante” che collegava, al contatore, anche il capannone “A”;
  • che soddisfatta dal primo giudice la pretesa risarcitoria, sebbene solo in relazione al danno non patrimoniale lamentato dall’attrice, siffatta decisione veniva integralmente riformata in appello, in accoglimento del gravame incidentale esperito dal convenuto soccombente, escludendosi ogni responsabilità della convenuta; – che a tale esito il secondo giudice perveniva sulla base di un duplice rilievo;
  • che esso osservava, in primo luogo, che – non appena volturato il contratto di fornitura di energia elettrica – l’ente nuovo proprietario del capannone “B”, o meglio per esso il suo rappresentante legale, intervenendo sul contatore (notoriamente di proprietà del solo somministrante), lungi dall’esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, si fosse “limitato a garantirsi l’approvvigionamento per il quale aveva concluso regolare contratto”, così evitando che “l’energia da esso acquistata e pagata pervenisse a terzi, peraltro attraverso soluzioni tecniche in punto sicurezza ampiamente discutibili”;
  • che, in secondo luogo, il giudice di appello rilevava come “la presenza del cavo di derivazione dell’energia verso il capannone «A»” consentisse all’odierna ricorrente “di fruire dell’energia elettrica senza assumersene il relativo costo, realizzando in tal modo un illecito, rispetto al quale l’appellante incidentale, nell’essersi adoperato per la sua immediata cessazione”, aveva certamente “agito in presenza dell’esimente ex art. 2044 cod. civ.”;

[Continúa…]

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