Fundamento destacado: 1.1.- (…) Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma – che puo’ anche consistere nel comportamento del danneggiato, ma per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno deve avere i caratteri della imprevedibilita’, inevitabilita’ e assoluta eccezionalita’ (caso fortuito incidente che assorba l’intero rapporto causale: Cass. 1983 n. 1400), ovvero della condotta colposa, specifica o generica (caso fortuito concorrente con il comportamento dell’animale nella produzione eziologica dell’evento dannoso) – non viene fornita, del danno risponde il proprietario dell’animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili (Cass. 1983 n. 75).
A questi principi si e’ attenuta la Corte di merito nel ritenere responsabile delle lesioni subite dalla (OMISSIS) esclusivamente il (OMISSIS) non ravvisando nel comportamento di costei, che pur in ipotesi potrebbe aver concorso eziologicamente a causare il morso del cane nel volerlo accarezzare, la colpa a norma dell’articolo 1227 c.c., comma 1, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, stante la conoscenza della casa, dei padroni dell’animale e dello stesso fin da piccolo.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 20 maggio 2016, n. 10402
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovani Battista – Presidente
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25806-2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), nella loro qualita’ di eredi della signora (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1806/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/08/2011, R.G.N. 126/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso e condanna aggravata alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del settembre 1998 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Belluno (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni – che quantifico’ in Euro 48.608.702 – conseguiti dalle lesioni alla mano destra cagionate dal morso del pastore tedesco del convenuto in occasione di una visita presso l’abitazione di costui, nel novembre 1994.
Il Tribunale respinse la domanda, mentre la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22 agosto 2011,ha riformato la sentenza di primo grado sulle seguenti considerazioni: 1) il caso fortuito, escludente la responsabilita’ del (OMISSIS), ravvisato dal primo giudice nell’essersi la (OMISSIS) introdotta in una stanza dell’abitazione del convenuto in cui si trovava la moglie di costui e nell’aver irritato colposamente il cane sia con la sua presenza, sia per aver tentato di dargli una carezza, non sussisteva poiche’ la (OMISSIS) si recava spesso a trovare la moglie del (OMISSIS) e conosceva l’animale da quando era piccolo; 2) costei aveva invitato la (OMISSIS) ad andarsene perche’ era occupata non perche’ il cane, che era nella stessa stanza, avrebbe potuto aggredire l’ospite; 3) pertanto avere la (OMISSIS) tentato di accarezzare il cane non costituiva un fatto imprevedibile ed eccezionale e quindi non integrava il caso fortuito e percio’ ai sensi dell’articolo 2052 c.c. il proprietario del cane era responsabile delle lesioni da questo cagionate; 4) correttamente il C.Testo Unico aveva valutato il danno biologico permanente nella misura dell’11%, l’inabilita’ temporanea assoluta in 60 giorni e quella parziale al 50% in 90 giorni e quindi complessivamente in Euro 41.496,32, oltre interessi legali dalla liquidazione. Ricorre per cassazione (OMISSIS). Si sono difesi gli eredi di (OMISSIS). Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’articolo 2052 c.c.” per non avere la Corte di merito considerato che dalle stesse dichiarazioni dell’attrice era risultato che temeva il cane, tanto che aveva chiesto alla moglie del (OMISSIS) di farlo uscire dalla stanza, e tuttavia lo aveva accarezzato sul dorso si’ che l’animale – pastore tedesco – l’aveva morsa, girandosi di scatto. Quindi e’ evidente l’imprudenza della (OMISSIS) che avrebbe potuto non introdursi nella stanza dove era il cane, o almeno non carezzarlo, tanto piu’ che la moglie del (OMISSIS) era impegnata e che la (OMISSIS) si era introdotta entrando nel cancello del cortile e quindi si era assunta i rischi e i pericoli dovuti alla presenza del cane, senza allontanarsi come era stata invitata a fare, ed invadendo la proprieta’ altrui.
1.1- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta: “Violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’articolo 1227 c.c.” per non avere la Corte valutato che il cane era all’interno di una stanza con la moglie del (OMISSIS) e quindi almeno c’ e’ il concorso di colpa della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 1227 c.c.
I motivi, congiunti, sono infondati.
Ed infatti la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale del danno cagionato da animale risponde ai sensi dell’articolo 2052 cod. civ. il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso in quanto la responsabilita’ si fonda non su un comportamento o un’attivita’ – commissiva o omissiva – di costoro, ma su una relazione (di proprieta’ o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti e l’animale, e poiche’ il limite della responsabilita’ risiede nell’intervento di un fattore (“salvo che provi il caso fortuito”) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalita’ di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziche’ all’animale che ne e’ fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all’attore provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell’animale quod sensu caret (Cass. del 1977 n.261), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilita’, dovra’ provare non gia’ di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell’animale, bensi’ l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 7260 del 2013).
Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma – che puo’ anche consistere nel comportamento del danneggiato, ma per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno deve avere i caratteri della imprevedibilita’, inevitabilita’ e assoluta eccezionalita’ (caso fortuito incidente che assorba l’intero rapporto causale: Cass. 1983 n. 1400), ovvero della condotta colposa, specifica o generica (caso fortuito concorrente con il comportamento dell’animale nella produzione eziologica dell’evento dannoso) – non viene fornita, del danno risponde il proprietario dell’animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili (Cass. 1983 n. 75).
A questi principi si e’ attenuta la Corte di merito nel ritenere responsabile delle lesioni subite dalla (OMISSIS) esclusivamente il (OMISSIS) non ravvisando nel comportamento di costei, che pur in ipotesi potrebbe aver concorso eziologicamente a causare il morso del cane nel volerlo accarezzare, la colpa a norma dell’articolo 1227 c.c., comma 1, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, stante la conoscenza della casa, dei padroni dell’animale e dello stesso fin da piccolo.
2.- Le alterne vicende del giudizio di merito giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

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