Fundamento destacado: 6.- Il quinto motivo del ricorso principale è fondato. Erra la sentenza impugnata, laddove esclude la decorrenza del debito risarcitorio dalla produzione del danno. L’obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7948; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1627). Così come in ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall’intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, anche nel caso di inadempimento al contratto di conto corrente e degli altri contratti bancari conclusi tra le parti spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell’evento dannoso, posto che l’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (fra le altre, Cass. 6 settembre 2022, n. 26202).
Gli accessori degli interessi e della rivalutazione, dunque, decorrono dalla causazione del danno, che coincide con i singoli prelievi illeciti, attesa la sussistenza del mandato e dell’obbligo di facere in capo alla banca, volto alla diligente verifica dei titoli di credito presentati all’incasso.
Civile Ord. Sez. 1 Num. 37798 Anno 2022
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 27/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23517/2018 R.G. proposto da: CAMPOSTRINI RAFFAELE, CAMPOSTRINI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA S.ANDREA DELLA VALLE, 3, presso lo studio dell’avvocato DONNINI ALBERTO (DNNLRT73T12L407Z) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati TESTORI CAMILLO (TSTCLL68B07E897W), DENTI FRANCESCO (DNTFNC60H26A470X)-ricorrenti- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato GRADARA RITA (GRDRTI59S42D969Q) rappresentata e difesa dall’avvocato SARZI SARTORI STEFANO (SRZSFN67L30C118S) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 110/2018 depositata il 29/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Mantova con sentenza del 1° aprile 2014 condannò la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento, in favore di Raffaele Campostrini, della somma di € 403.830,19, con interessi, a titolo di risarcimento del danno, cagionato dal fatto illecito di due dipendenti del suo studio di commercialista, i quali, a più riprese, avevano prelevato somme da conti correnti, intestati al padre Carlo Campostrini ed all’attore medesimo, mediante l’incasso di centinaia di assegni a firma di traenza o di girata false tra il 1999 ed il 2005. Il tribunale respinse, invece la domanda proposta da Francesca Campostrini, quale erede di Carlo Campostrini. La Corte d’appello di Brescia con sentenza del 29 gennaio 2018 ha respinto l’appello principale e l’appello incidentale, proposti avverso la decisione di primo grado. La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:
a) per due dei conti correnti, intestati a Carlo Campostrini, dante causa degli odierni ricorrenti Francesca e Raffaele Campostrini, non è stata provata l’esistenza di un danno patrimoniale, posto che, nonostante la falsificazione degli assegni, risulta il trasferimento dei valori su diversi altri conti, parimenti intestati agli attori, e, pertanto, non è stato dimostrato il depauperamento del loro patrimonio;
b) per uno dei conti, intestato direttamente a Raffaele Campostrini, i prelievi illeciti per complessi € 15.900,00 a mezzo di assegni emessi all’ordine di “me medesimo” non sono stati provati;
c) per i rimanenti conti correnti, sussiste il concorso di colpa della parte lesa alla produzione del danno, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., nella misura del 50%: ciò perché, per molti anni, i correntisti hanno omesso qualunque controllo sull’operato di due dipendenti del loro studio, ai quali è stata consentita la piena operatività nei rapporti bancari per almeno cinque anni, con un imponente numero di documenti contraffatti e grandi valori sottratti, sia quanto ad importo assoluto, sia quanto al valore delle singole operazioni, senza che risulti neppure la contraffazione delle risultanze periodiche degli estratti conto;
d) la somma di € 188.704,65 che, in quanto proveniente dal conto paterno, era pretesa da Francesca Campostrini, correttamente è stata liquidata dal tribunale in favore del fratello Raffaele, cui appartiene il conto corrente sul quale i prelievi illeciti sono stati operati;
e) gli accessori della rivalutazione e degli interessi sono stati fatti decorrere esattamente dal tribunale dalla data della messa in mora, in quanto si tratta di responsabilità contrattuale e non da fatto illecito;
[Continúa…]
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