Aseguradora está obligada a indemnizar a comerciante por inundación de su mercadería, conforme al contrato de seguro celebrado con ayuntamiento (Italia) [Cassazione Civile 23762/2022]

Fundamento destacado: 2. Col secondo motivo di ricorso il Comune di Viterbo lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di cinque diverse norme del codice civile in tema di interpretazione dei contratti.
Nella illustrazione del motivo si formula una tesi giuridica così riassumibile:
-) il contratto di assicurazione stipulato fra il Comune di Viterbo e la Amissima prevedeva la copertura della responsabilità civile del Comune derivante dalla proprietà, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, degli acquedotti e della rete fognaria;
-) la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda di garanzia proposta dal Comune (oltre che in virtù della clausola di accidentalità, di cui s’è detto), osservando che nel caso di specie il danno era stato causato da difetto di manutenzione delle tubature di scarico di una fontana comunale e dei pluviali di un antico palazzo, ma né le prime, né i secondi, potevano essere considerati parte dell’acquedotto o della rete fognaria;
-) così giudicando, la Corte d’appello ha violato l’articolo 1365 c.c., perché ha escluso dalla copertura danni non elencati da una previsione contrattuale che aveva solo valore esemplificativo.


Civile Ord. Sez. 6 Num. 23762 Anno 2022
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 29/07/2022

ORDINANZA

sul ricorso 28563-2020 proposto da:
COMUNE DI VITERBO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato PIERO CESAREI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

FOGLIETTA LINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4033/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 Lino Foglietta convenne il Comune di Viterbo dinanzi al Tribunale di Viterbo, esponendo che:
-) esercitava l’attività di commercio di oggetti di antiquariato;
-) il 27 giugno 2006 un locale in cui custodiva le proprie merci venne allagato in conseguenza della rottura delle tubazione di scarico d’una fontana comunale;
-) l’allagamento aveva danneggiato molti oggetti di valore di proprietà dell’attore.
Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.

2. Il Comune di Viterbo si costituì e, oltre a contrastare la domanda attorea, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Carige Assicurazioni S.p.A. (che in seguito muterà ragione sociale in Amissima Assicurazioni S.p.A., e come tale sarà d’ora innanzi indicata).

3. La Amissima si costituì e, oltre a negare la responsabilità del proprio assicurato, eccepì comunque l’inoperatività della polizza.

4. Con sentenza 22 gennaio 2014 n. 92 il Tribunale di Viterbo accolse sia la domanda attorea che quella di garanzia formulata dal Comune di Viterbo nei confronti del proprio assicuratore.

La sentenza venne appellata da tutte le parti.

[Continúa…]

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