Aseguradora deberá indemnizar y correr con los gastos de litigio del asegurado que sufrió accidente en bicicleta (Italia) [Cassazione Civile 24409/2020]

Fundamento destacado: 1.1. (…) Ne consegue che, dando continuità a questa giurisprudenza, il giudice di merito avrebbe dovuto esplicitamente prevedere la condanna della società di assicurazione alla manleva dell’assicurato anche in ordine alle spese processuali alle quali egli era stato condannato (nel nostro caso, infatti, la domanda di risarcimento danni era stata accolta) ed alle spese da lui sostenute per la sua difesa in giudizio.


Civile Ord. Sez. 6 Num. 24409 Anno 2020
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Data pubblicazione: 03/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso 31828-2018 proposto da:

BLUNDO UGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO TASCA;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, SCIVERES FEDERICO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 426/2018 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 03/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.  FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

 

1. Federico Sciveres convenne in giudizio Ugo Blundo, davanti al Giudice di pace di Ragusa, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti in un incidente ciclistico. Sostenne l’attore che il convenuto aveva toccato con la ruota anteriore della sua bicicletta quella posteriore della bicicletta dell’attore, determinandone in tal modo la caduta.

Si costituì in giudizio il convenuto, contestando il contenuto della domanda e chiedendo di poter chiamare in manleva la società Reale Mutua Assicurazioni; la quale a sua volta si costituì, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per interrogatorio e per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Giudice di pace accolse la domanda, ritenne il convenuto unico responsabile del sinistro e lo condannò al risarcimento dei danni nella misura di curo 5.485,70, con interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite; condannò altresì la società di assicurazione a rimborsare al Blundo tutto quanto egli fosse stato chiamato a corrispondere all’attore ed al suo difensore.

2. La pronuncia è stata impugnata da Ugo Blundo e il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 3 aprile 2018, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che l’unico motivo di appello — avente ad oggetto la presunta omissione di pronuncia relativa alla condanna della società di assicurazione al rimborso anche delle spese di giudizio — era da ritenere infondato, perché dal contenuto della motivazione e dal dispositivo della sentenza emergeva che la pronuncia di condanna doveva considerarsi inclusiva anche della condanna al rimborso delle spese di lite sopportate dall’assicurato.


[Continúa…]

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