Fundamento destacado: […] la circostanza che l’attività non sia per lo più collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini della questione poiché l’omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale (peraltro al sindaco risultano imputate anche condotte di carattere commissivo sotto il profilo delle notizie imprudentemente rassicuranti fornite durante l’emergenza in corso); l’attribuzione del potere illegittimamente non esercitato è criterio di responsabilità dell’autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima se quel potere doveva essere esercitato; costituendo manifestazione di attività istituzionale anche l’omesso esercizio di potestà pubblica, la responsabilità del Comune nel caso di specie ha carattere diretto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per cui, alla stregua dell’assunto del giudice di merito, secondo cui il regresso ai sensi del secondo comma dell’art. 2055 può essere esercitato solo nei confronti del responsabile diretto (conformemente peraltro all’indirizzo di questa Corte espresso da Cass. n. 856/1982, n. 17763/2005, n.24802/2008, n. 24567/2017), ben può essere proposta l’azione dalle Amministrazioni statali ricorrenti; va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: «sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo; […].
Matricúlate: Diplomado Derecho inmobiliario, registral y notarial. Hasta 24 SET cuatro libros gratis
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36902 Anno 2022
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SESTINI DANILO
Data pubblicazione: 16/12/2022
sul ricorso 8108/2021 proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno, domiciliati ex lege in Roma, via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende;
-ricorrenti –
contro
Comune Di Sarno in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione Clodia 29 presso lo studio dell’avvocato Coccoli Paola, rappresentato e difeso dall’avvocato De Nigris Giovanni;
-controricorrente –
nonché contro Basile Gerardo, D’amora Clorinda;
– intimati –
Clic en la imagen para mayor información
avverso la sentenza n. 1079/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 08/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 da SESTINI DANILO.
Rilevato che:
con sentenza n. 5996/2011, confermata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Napoli condannò Gerardo Basile alla pena di cinque anni di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 3 c.p., per avere, in qualità di sindaco del Comune di Sarno, cagionato la morte di 137 persone in occasione dell’alluvione del 5.5.1998; condannò altresì il medesimo Basile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, salva una provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000,00 euro, in favore delle costituite parti civili; e ciò in via solidale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e il Comune di Sarno, quali responsabili civili; con ordinanza ex art. 702 ter, co. 5 c.p.c. del 10.11.2018, il Tribunale di Salerno condannò il Basile e gli enti sopra indicati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti da Clorinda D’Amora per il decesso della madre, avvenuto in occasione dell’alluvione; accolse inoltre la domanda di regresso formulata in via riconvenzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Interno nei confronti del Basile, condannando quest’ultimo a pagare alle dette Amministrazioni quanto le stesse avessero dovuto corrispondere alla D’Amora; dichiarò, infine, assorbito l’esame della domanda alternativa di regresso spiegata dalle, Amministrazioni statali nei confronti del Comune di Sarno.
[Continúa…]