Fundamento destacado: (…) Il motivo merita accoglimento. Va dato seguito all’orientamento tradizionale, ribadito, di recente, da Cass. 7/10/2021, n. 27299, secondo cui “in forza dell’art. 1680 c.c. le azioni dell’amministrazione postale (oggi, peraltro, ente privatizzato, essendo stata trasformata in società per azioni) “contro gli utenti dei servizi di trasporto e distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi” risultano “soggette alla prescrizione annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di trasporto dall’art 2951 cod. civ., non derogato, per tali azioni, dal codice postale. Detto codice invece detta particolari modalità solo per le azioni dell’utente”, segnatamente prevedendo, per quanto qui di interesse, “uno speciale termine di prescrizione di tre anni (art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973,n. 156)Pur avendo la ricorrente invocato erroneamente la violazione dell’art. 2951 c.c., la censura sostanzialmente denuncia il termine di prescrizione applicato dal Tribunale. La censura, pertanto, va accolta e spetterà al giudice del rinvio accertare, se in applicazione del termine di prescrizione triennale, il credito risarcitorio nel caso di specie si fosse estinto oppure no.
ORDINANZA
sul ricorso 4087-2020 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FABBRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNAMARIA AGOSTO;
– ricorrente –
contro
MUSOLINO GIUSEPPE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2106/2019 del TRIBUNALE di
CATANZARO, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARILENA GORGONI.
Rilevato che:
Giuseppe Musolino conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, Poste Italiane SPA, concessionaria del servizio postale universale, perché, accertatane la responsabilità per il
grave ritardo nel recapito della raccomandata speditagli dall’Azienda Ospedaliera Arnas Civico di Cristina Benfratelli di Palermo, la condannasse a risarcirgli il danno da stress,
esistenziale e per perdita di chance, quantificato nella somma di euro 5.000,00 o in quella da liquidarsi equitativannente. A tal fine deduceva di essere stato convocato per sostenere la prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di dietista per la data del 21 dicembre 2011 e che, essendo la raccomandata che gli comunicava l’ammissione al concorso pervenuta in ritardo, solo in data 9 gennaio 2012, non aveva
potuto partecipare alla selezione.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 914/2018, accoglieva la domanda e condannava Poste Italiane al pagamento, a titolo risarcitorio, di euro 2.000,00, oltre agli interessi, dalla data
della domanda all’effettivo soddisfo ed alle spese di lite.
Il Tribunale di Catanzaro, investito dell’appello da Poste italiane, con la sentenza n. 2106/2019, rigettava il gravame, confermava la decisione di prime cure e condannava
l’appellante a rifondere le spese di giudizio all’appellato.
Il Tribunale riteneva che: i) correttamente il Giudice di Pace avesse respinto l’eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane, perché la richiesta risarcitoria aveva ad oggetto i
danni derivanti dal non aver potuto partecipare al concorso pubblico per la selezione di un collaboratore a progetto dietista e quindi il termine di prescrizione era quello quinquennale, di cui all’art. 2947 c.c.; ii) alle imprese di gestione dei servizi postali dovesse applicarsi, in virtù della contrattualizzazione del rapporto tra poste ed utenti e del superamento della disciplina di favore per l’ente prevista dal codice postale, il regime di responsabilità di cui all’art. 1218 c.c.; iii) Poste italiane non avesse dimostrato che l’inadempimento era stato determinato da causa ad essa non imputabile; iv) Poste Italiane avesse violato le disposizioni della Carta di qualità dei servizi postali che prevede per le raccomandate la consegna in tre giorni lavorativi oltre a quello di spedizione; v) l’assenza di elementi
probatori, relativamente al tipo di concorso, agli effetti connessi al suo superamento e al quantum dei danni patiti da Giuseppe Musolino, giustificasse la liquidazione equitativa di
euro 2.000,00, considerando i titoli di studio dell’appellato e la durata dell’incarico (18 mesi).
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Ente Poste italiane, formulando tre motivi, illustrati con memoria.
Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da Giuseppe Musolino.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
[Continúa…]
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