Fundamento destacado: 11. 1. Il primo di detti “principi” è così declinato: «Nell’assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c., ovvero, nell’assicurazione della responsabilità civile, dall’art. 1917, comma primo, c.c.».
Il “sinistro” – esordisce l’ordinanza interlocutoria – è soltanto un evento avverso, dannoso, e non voluto dall’assicurato. Ciò è confermato non soltanto da plurimi dati normativi, sia di rango primario, che secondario, e pure di matrice eurounitaria (Direttiva 2009/103/CE; Direttiva 2009/138/CE), ma anche dall’interpretazione sistematica, per cui il sinistro (o rischio in concreto/avverato) di cui all’art. 1882 c.c. è l’avveramento del rischio di cui all’art. 1895 c.c. (rischio in astratto) e il rischio assicurabile, nell’assicurazione contro i danni, è quello che ha ad oggetto un evento futuro, possibile, incerto, oggettivamente esistente e non artificialmente creato, derivante da causa non voluta pregiudizievole per l’assicurato.
Dunque, se le parti hanno la facoltà di assicurare qualsiasi tipo di rischio, non hanno,
invece, la facoltà di definire “sinistro” un evento che non costituisca avveramento del
rischio assicurato, e sia privo dei caratteri di quello, ovvero non volizione e dannosità
(altrimenti, nulla più distinguerebbe un’assicurazione da una scommessa). Un patto
di tal genere sarebbe nullo se concluso da un’impresa di assicurazione, la quale ha
l’obbligo di limitare la propria attività alla stipula di contratti assicurativi ex art. 11,
comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, salve le eccezioni previste dalla legge, tra le quali
non rientra di certo la raccolta di scommesse.
Analogamente, nell’assicurazione della responsabilità civile, che costituisce un sottotipo dell’assicurazione danni, la definizione di cui all’art. 1917, primo comma, c.c., consente di affermare che il rischio in astratto è l’impoverimento dell’assicurato, mentre il rischio in concreto (o sinistro) è la causazione, da parte dell’assicurato, di un danno a terzi del quale debba rispondere.
Le parti di un contratto di assicurazione della responsabilità civile non potrebbero
quindi pattuire che il sinistro, ovvero il rischio avverato, possa consistere in un fatto
diverso dalla commissione di un illecito aquiliano da parte dell’assicurato. Il rischio si
avvera con il fatto illecito, perché è questo che fa sorgere l’obbligazione risarcitoria di
cui si intende traslare il rischio stesso e non già con la richiesta risarcitoria.
Se ciò avvenisse e se si ritenesse valida la clausola che qualifica “sinistro” la richiesta
risarcitoria del terzo, si verificherebbero “sei conseguenze talmente paradossali, da
risultare inaccettabili a qualsiasi ordinamento civile”, e precisamente: a) si farebbe
dipendere l’obbligazione dell’assicuratore da un evento non dannoso, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1882 c.c.; b) si farebbe dipendere l’obbligazione dell’assicuratore “dall’avverarsi di un evento al cui avverarsi l’assicurato non ha un interesse contrario”, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1882 c.c.; c) si renderebbe impossibile l’adempimento dell’obbligo di salvataggio, di cui all’art. 1914 c.c., atteso che per adempiere tale obbligo l’assicurato dovrebbe rendersi irreperibile alle richieste del terzo, ovvero non accettare le raccomandate o le notificazioni da questo speditegli; d) l’assicurato non potrebbe mai avere nessuna copertura nell’ipotesi di assicurazione della responsabilità civile per conto altrui (art. 1891 c.c.; ad esempio quella stipulata dal datore di lavoro a beneficio dei dipendenti), perché il contraente che avanzasse una richiesta di risarcimento porrebbe in essere un atto volontario, e quindi doloso, la cui copertura è esclusa dall’art. 1900 c.c.; e) si perverrebbe
all’assurdo che anche una richiesta infondata costituirebbe un “sinistro”, e farebbe scattare per l’assicuratore il diritto di recesso; f) nel caso di morte dell’assicurato, cesserebbe il rischio ex art. 1896 c.c. e si scioglierebbe il contratto, e gli eredi dell’assicurato che avesse commesso un danno sarebbero sempre e comunque privi della copertura assicurativa.
FATTI DI CAUSA
1. In data 28 giugno 2002 si verificò, in Treviso, il distacco e la caduta del braccio di una
gru per l’edilizia nel cantiere in cui operava la C.E.V. s.p.a., che determinò il crollo dell’adiacente magazzino della Martignone s.n.c., agente della Laboratori Piazza s.n.c., le cui merci, custodite in detto magazzino, furono danneggiate; la Laboratori Piazza s.n.c. (poi s.r.l.), nel 2003, convenne, quindi, in giudizio la C.E.V. s.p.a. e la Martignone s.n.c., per sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguentemente subiti.
1.1. Le società convenute si costituirono negando la propria responsabilità; la C.E.V. s.p.a. chiamò in causa la società che aveva fabbricato la gru, Potain Sud Europa s.r.l., che successivamente assunse la denominazione di Manitowoc s.r.l.
1.2. Quest’ultima società fu convenuta, altresì, dalla stessa Laboratori Piazza s.r.l.; a seguito della riunione delle cause, la Manitowoc s.r.l. chiamò in giudizio, per la manleva, il proprio assicuratore della responsabilità civile, Ras s.p.a. (attualmente Allianz s.p.a.), assumendo che, essendo il sinistro verificatosi il 28 giugno 2002, per quell’evento era garantita dalla polizza avente durata dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2003, con una franchigia di euro 4.547,00.
1.3. L’Allianz s.p.a. si costituì contestando la fondatezza della domanda di garanzia.
A tal fine dedusse di aver stipulato con la Manitowoc due distinti contratti di assicurazione della responsabilità civile: l’uno (contraddistinto dal n. 36217044/9) di durata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002; l’altro (contraddistinto dal n. 48.859.279) di durata dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2004.
In entrambi i contratti operava la c.d. “clausola claimsmade“, sicché l’assicuratore era obbligato all’indennizzo solo per i danni il cui risarcimento fosse stato richiesto all’assicurato durante il periodo di efficacia della polizza; pertanto, avendo la Laboratori Piazza s.r.l., terzo danneggiato, avanzato le proprie pretese nei confronti della Manitowoc soltanto nel 2003, era alla seconda polizza che doveva farsi riferimento, la quale, tuttavia, prevedeva una franchigia (di euro 150.000) superiore al risarcimento richiesto, con la conseguenza che l’assicurato non poteva pretendere alcun indennizzo.
1.4. L’adito Tribunale di Treviso, con sentenza del febbraio 2007, accolse la domanda proposta dalla Laboratori Piazza s.r.l. nei confronti della C.E.V. s.p.a. e della Manitowoc s.r.l., che condannò al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 88.031,69, oltre accessori; accolse, altresì, la domanda di garanzia della Manitowoc nei confronti della Allianz, dichiarando nulla, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola claims made.
2. Avverso tale decisione proponevano gravame, in via principale, la Allianz s.p.a. e, in
via incidentale, tutte le altre parti, ad eccezione della Martignone s.n.c.
2.1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 3 febbraio 2014, accoglieva
soltanto l’impugnazione principale della Allianz s.p.a., respingendo, quindi, la
domanda di garanzia proposta dalla Manitowoc.
[Continúa…]
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