Fundamento destacado: A prescindere dai rilievi circa la prova che sia stato l’ENI a vendere, oggetto del motivo successivo, il soggetto responsabile è colui che utilizza il gas nell’attività che ha causato il danno; la condotta del venditore del gas non è un antecedente del danno, posto che tra la vendita e l’utilizzo del gas interviene la condotta di un terzo, ossia il soggetto che usa il materiale per collaudare la caldaia, che è causa efficiente; se anche la questione, anziché dal punto di vista causale volesse essere considerata sotto l’aspetto delle regole cautelari da osservare, è da seguire l’orientamento di questa corte, risalente, ma convincente, secondo cui «dal momento in cui una cosa, in sé pericolosa, sia dal fabbricante consegnata ad altra persona (nella specie, all’impresa distributrice ed installatrice delle bombole di gas), questa assume un distinto potere di disposizione ed un autonomo dovere di sorveglianza; così che ogni svolgimento di attività da parte del produttore cessa e la presunzione di colpa non grava più su di lui, mentre, correlativamente, si trasferiscono, da quel momento, a carico del consegnatario gli oneri di custodia, di sorveglianza e di prudenza e, con essi, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 cod. civ. con la conseguenza che, in caso di sinistro, incombe a quest’ultimo l’Onere di dimostrare che l’evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore» (Cass. 182 del 1982), che non è smentita dalla successiva Cass. 6385 / 1988, la quale afferma la responsabilità del produttor per fatto del dipendente, e la esclude nel caso in cui il gas sia stato affidato a personale indipendente, che svolga attività autonoma a rischio proprio.
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26236 Anno 2021
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CRICENTI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 28/09/2021
ORDINANZA
sul ricorso 6290-2019 proposto da:
IANNIELLO MICHELE, IANNIELLO ANTONIA, IANNIELLO MARIA, IANNIELLO ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DEI GRANARI, 10/A, presso lo studio dell’avvocato DANIELE COSTI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
CASSETTA ANTONIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 185/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI .
RITENUTO CHE
1.- Michele Ianniello, Maria Ianniello, Antonia Ianniello, Anna Ianniello hanno commissionato ad Antonio Cassetta la realizzazione di una caldaia a gas per la loro abitazione, che quest’ultimo ha realizzato con organizzazione dà mezzi propri, acquistando lui il pezzo e poi montandolo.
[Continúa…]