Fundamento destacado: La Regione, o, come nella specie, la Provincia autonoma, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale selvatico (recte: che l’attore abbia già provato essere stato causato dalla condotta dell’animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta (per la sistemazione delle problematiche relative agli oneri probatori implicati dall’art. 2051 c.c.: Cass., Sez. 3, Ordinanze nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018).
Laddove, in altri termini, la Regione, o, come nella specie, la Provincia autonoma in ragione del suo peculiare regime costituzionale, dimostri che la condotta dell’animale, che sia stato dimostrato dall’attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz’altro esente da responsabilità.
5.2. La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, mandando assolta da ogni pretesa la Provincia per il rilievo di una assenza di una colpa generica, anziché in base alla rigorosa disamina di una prova liberatoria come appena descritta.
Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, gli ulteriori motivi risultano assorbiti.
Con particolare riferimento al secondo e al terzo motivo, volti a censurare l’affermazione secondo cui l’evento sarebbe stato eccezionale e imprevedibile, si evidenzia che la prevedibilità dell’aggressione viene esaminata dalla Corte d’appello al fine di escludere la colpa della Provincia: profilo che diviene irrilevante in quanto tale, dovendosi fare applicazione del regime di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., riguardo al quale diversa valutazione va fatta del materiale probatorio in atti.
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34581 Anno 2023
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17938/2020 R.G. proposto da:
MATURI DANIELE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CADEO FAUSTO;
-ricorrente-
contro
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO, in persona del Legale Rappresentante e Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati ASCHBACHER KURT, MANZI ANDREA ;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRENTO n.59/2020 depositata il 25/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2017 Daniele Maturi convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, la Provincia autonoma di Trento, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito dell’aggressione da parte di un orso, mentre era alla ricerca di funghi in un bosco sopra l’abitato di Pinzolo.
L’attore dedusse la responsabilità dell’ente territoriale, tenuto conto
che l’orso era risultato far parte di quelli introdotti nel territorio provinciale nell’ambito di progetti di ripopolamento. La Provincia Autonoma di Trento si costituì in giudizio contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria, sia nell’an che nel quantum. Istruita la causa mediante C.t.u. medico-legale, con sentenza n. 133/2019, il Tribunale di Trento accolse la domanda.
Il giudice di prime cure, ritenuto provato il fatto storico dedotto dall’attore, affermò la responsabilità della Provincia convenuta osservando che la stessa era titolare, in base al PACOBACE (Piano d’azione per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro-orientale), del potere di gestione della fauna selvatica insediata nel territorio e, quindi, tenuta ad assumere ogni precauzione per evitare rischi all’uomo, anche con azioni informative ai frequentatori delle aree, e come tale investita di un ruolo di garanzia rispetto alle possibili conseguenze nocive del comportamento di tali animali.
Liquidò quindi i danni, escludendo la sussistenza di postumi invalidanti permanenti di natura psichica.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Trento con la sentenza n. 59/2020, depositata il 25 febbraio 2020.
I giudici di secondo grado hanno preliminarmente evidenziato come non fosse più discussa dalle parti l’applicabilità, nel caso di specie, della responsabilità ex art. 2043 c.c. e non di quella di cui all’art. 2052 c.c.: non rilevava infatti che l’esemplare che aveva aggredito il Maturi fosse uno di quelli introdotti nel territorio provinciale nell’ambito di programmi di ripopolamento, posto che l’animale selvatico, una volta reimmesso in natura, non è più controllabile come un animale domestico.
Ciò premesso, la Corte ha escluso la sussistenza di colpa in capo alla Provincia.
Da un lato, infatti, l’aggressione configurava un evento eccezionale ed imprevedibile non essendo emerso che la zona in cui avvenne il fatto presentasse una significativa pericolosità a causa della presenza di orsi, tale da giustificare speciali precauzioni. Né, all’epoca del fatto, vi era motivo per ritenere che coloro che frequentavano i boschi delle montagne trentine fossero particolarmente esposti al rischio di essere aggrediti da un orso, trattandosi, quello subito dal Maturi, del primo attacco in 150 anni, da parte di un esemplare che non aveva mai dato prima segni di effettiva pericolosità.
Dall’altro lato, la Corte ha evidenziato che non erano in concreto individuabili le specifiche precauzioni che l’ente avrebbe potuto adottare per scongiurare il fatto dannoso.
Infatti, essendo l’appellato residente nella zona, si poteva presumere che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che nei boschi della zona vivevano da sempre anche orsi e tuttavia ciò non lo aveva dissuaso da recarvisi. Del resto, il Maturi non aveva mai neppure dedotto che, ove vi fosse stato qualche avviso di possibile presenza di un orso, egli non sarebbe andato alla ricerca di funghi.
La Corte d’appello ha quindi rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal Maturi, compensando le spese di causa e di CTU sulla base della “singolarità della questione” e della “qualità delle parti”.
[Continúa…]