Fundamento destacado: (…) non era stata documentata, a livello medico legale, la insorgenza nella Gioia di alcuna patologia psichica ante o post partum, tali rilevando solo le sindromi di tipo psichiatrico. Inoltre la circostanza -indimostrata- della familiarità della sindrome di Down nella parentela del coniuge, era circostanza ex se neutra, non potendo essere esclusa la volontà della donna di continuare la gravidanza, ove fosse stata resa edotta della malformazione del feto (…)
- alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale più risalente, intendeva di desumere dalla mera conoscenza della malformazione del nascituro – in base all’ “id quod plerumque accidit” – la “possibilità” ipotetica (nel senso che la notizia non escludeva il pericolo) di insorgenza di un “processo patologico” a carico della gestante. Il rinvio operato dalla ricorrente a tale apparato argomentativo, tuttavia, oltre ad essere superato dal successivo intervento delle Sezioni Unite del 2015, non investe idoneamente la statuizione della Corte d’appello secondo cui dalla istruttoria non erano emersi segnali indiziari sintomatici di tale possibile rischio alla salute della donna, non potendo reputarsi sufficiente la semplice relazionabilità astratta tra “notizia dolorosa” della nascita infelice e mera situazione di “disagio, tristezza scoramento”, occorrendo, invece, la dimostrazione, necessariamente prognostica, del pericolo effettivo di una “sindrome a livello psichiatrico”, ossia del rischio altamente probabile di una insorgenza della patologia fisica o psichica, comunque accertabile con criteri medico-legali.
Tale la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, si rileva che la critica svolta dalla parte ricorrente non ha corrispondenza con il denunciato “errore di diritto” in cui il Giudice sarebbe incorso nella applicazione dello schema legale della presunzione semplice
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9706 Anno 2020
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 26/05/2020
ORDINANZA
sul ricorso 12225-2018 proposto da:
GIOIA LUCIA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato DOMENICO D’IPPOLITO;
– ricorrente
contro
MANCINO MARIA LIDIA, DI PUNZIO MARISTELLA, elettivamente domiciliate in BRINDISI, VIA OSANNA 102, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO BISCOSI, che le rappresenta e difende;
AVIVA ITALIA SPA , in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 162, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA CECCARELLI; LABORATORIO DR PASQUALE PIGNATELLI SRL A SOCIO UNICO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BELLOMI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonchè contro
LABORATORIO DR PASQUALE PIGNATELLI SRL A SOCIO UNICO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BELLOMI, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 218/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
Fatti di causa
Il Tribunale di Brindisi adito con domanda di risarcimento danni per malpractice medica,
proposta da Lucia Gioia e Donato Ciciriello, in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore Mara Grazia Ciciriello, nei confronti del ginecologo Francesco Di Punzio, cui veniva addebitato l’inadempimento colposo nella esecuzione della prestazione professionale, essendosi limitato a prescrivere in 22 settimana di gravidanza un esame ecografico ed un “tri-test” dal quale non era stato possibile accertare la esclusione di malformazioni nel feto poi riscontrate alla nascita (sindrome di Down e patologia cardiaca “CAV completo”), con sentenza n. 376/2014, ha rigettato la domanda attorea rilevando che nessuna colpa era attribuibile al professionista conformatosi alle -leges artis”, e che la Gioia non aveva fornito prova dei gravi rischi alla salute per la gestante determinati dalla nascita indesiderata che integravano il presupposto legale dell’esercizio del diritto alla interruzione della gravidanza che non poteva pertanto ritenersi leso dalla condotta del professionista. Ha dichiarato altresì assorbite le domande ed eccezioni attinenti alle domanda di manleva e di garanzia proposte dal Di Punzio nei confronti del Laboratorio Dott. Pasquale Pignatelli s.r.l. e della società assicurativa della RC, AVIVA Italia s.r.1..
La Corte d’appello di Lecce, adito con appello principale dei danneggiati, premesso che la domanda oggetto di giudizio, formulata in primo grado, era stata limitata soltanto ai danni patiti dalla Gioia in conseguenza della impossibilità di esercizio del diritto alla interruzione della gravidanza, e premesso ancora che -in difetto di riproposizione delle domande di manleva e garanzia, non essendosi costituti in appello gli eredi del Di Punzio deceduto nelle more del processo- dovevano ritenersi passate in giudicato le statuizioni del primo Giudice di rigetto delle domande formulate nei confronti dei terzi chiamati, rigettava l’appello. Il Giudice territoriale riteneva provata, alla stregua delle risultanze della c.t.u. medico legale, la responsabilità contrattuale del medico (il quale avrebbe dovuto prescrivere una indagine diagnostica ecocardiografica ed eventualmente l’amniocentesi o la funicolocentesi), ma confermava invece la decisione di prime cure in punto di omessa prova del pericolo “ante partum” di grave danno alla salute della gestante non essendo ex se idonea la alformazione della sindrome di Down a fondare detto rischio e non essendo stata, peraltro, documentata una patologia psichiatrica della Gioia. La esclusione del presupposto legale del grave danno alla salute della gestante, rendeva inoltre inutile la indagine sull’altro presupposto della volontà di abortire della Gioia, e l’ammissione delle prove concernenti il pregiudizio arrecato ai rapporti familiari e sociali.
La sentenza di appello, notificata a mezzo PEC in data 9.3.2018 è stata ritualmente impugnata per cassazione da Lucia Gioia, con due motivi articolati in plurime censure.
Resistono con distinti controricorsi Mariastella Di Punzio e Maria Lidia Mancino, AV! VA Italia s.p.a. e Laboratorio dott. Pasquale Pignatelli s.r.1..
Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c.
[Continúa…]