Procede indemnización por daños y perjuicios generados por construcción de baño adyacente a dormitorio, la cual genera inmisiones sonoras intolerables procedentes de desagües (Italia) [Cassazione Civile 21649/2021]

Fundamento destacado: Nel caso di specie, la corte di merito ha accertato il superamento della normale tollerabilità sulla base delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, il quale ha rilevato un significativo superamento di tre decibel rispetto agli standard previsti dalla normativa specifica (pag.9 della sentenza) ed ha evidenziato come le immissioni sonore fossero inevitabili in relazione alle caratteristiche costruttive del secondo vano bagno, dal momento che lo scarico era stato installato nel muro divisorio ed al confine con la stanza da letto, tenuto conto del frequente utilizzo nelle ore notturne da parte del convenuto.

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ORDINANZA

sul ricorso 27102-2019 proposto da:
MONGELLI CARLO, MONGELLI SARAH, MONGELLI DANIELE, MONGELLI NADIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 169 STUDIO AKRAN, presso lo studio dell’avvocato MONICA BUCARELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO DE FERRARI;

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– ricorrenti –

contro

FANTAPPIE’ PAOLA, ZUZZI RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO, 67, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TAGLIAFERRO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORDANO STURLESE, PAOLO MARSIGLI;

– controricorrentí –

contro

GRIECO BENEDETTA, GALLOTTI VIVIANA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 904/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Fantappiè Paola e Zuzzi Riccardo innanzi al Tribunale di La Spezia, con la quale chiesero di accertare che la realizzazione di un secondo bagno da parte di Carlo, Sarah, Daniele e Nadia Mongelli, proprietari dell’appartamento confinante, provocava immissioni sonore intollerabili derivanti dagli scarichi; gli attori chiesero l’eliminazione di dette immissioni ed il risarcimento dei danni. Il Tribunale di La Spezia rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Genova dispose CTU ed accertò che il secondo bagno era stato realizzato in una parete adiacente la stanza da letto dell’appartamento confinante ove era posta la testiera del letto; accertò inoltre che l’appartamento degli attori, di modestissime dimensione, non consentiva una diversa dimensione degli spazi. Il CTU evidenziò non solo un notevole superamento della normale tollerabilità ma anche lo «spregiudicato «uso del bene comune», posto che la cassetta di incasso del wc era stata installata nel muro divisorio, avente lo spessore di cm22 mentre avrebbe potuto trovare collocazione nel loro locale bagno.

La corte di merito accertò che le immissioni arrecavano disturbo al riposo anche nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, pregiudicando la normale qualità della vita in un luogo destinato al riposo.

Il CTU individuò una serie di opere idonee a ridurre le immissioni e la corte ne ordinò la realizzazione sulla base di dette indicazioni; infine, liquidò il danno in via equitativa in C 500,00 l’anno all’attualità, con decorrenza dal 2003, considerando il disturbo nelle ore notturne, aggravato dal frequente uso del bagno in tali ore notturne da parte del convenuto, con ciò configurandosi una lesione del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dal’art.8 della CEDU.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Carlo, Sarah, Daniele e Nadia Mongelli sulla base di due motivi. Fantappiè Paola e Zuzzi Riccardo hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza, i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

[Continúa…]

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