Se ordena emitir nueva resolución para reexaminar indemnización solicitada por demandante, cuyo vehículo colisionó con un corzo, al rechazarse por no probar la culpabilidad de entidad demandada (Italia) [Cassazione Civile 31350/2023]

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Fundamento destacado: 5. Il ricorso proposto da Carla Bordichini deve dunque essere accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, che provvederà a nuovo esame della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, facendo applicazione del criterio speciale di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ..

5.1. In applicazione di tale criterio, il giudice del rinvio non solo osserverà il regime di riparto dell’onere probatorio da esso previsto (che pone a carico della pubblica amministrazione l’onere della prova liberatoria del caso fortuito all’esito della dimostrazione, da parte del danneggiato, che il danno è stato causato da un animale selvatico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato); ma terrà conto anche del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nel caso di sinistro stradale causato da un animale, sussiste il concorso tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all’art. 2054, primo comma, cod. civ., e la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’art.2052 cod. civ. (Cass. 23/05/2022, n. 16550; Cass. 07/03/2016, n. 4373; Cass. 09/01/2002, n. 200; Cass. 27/06/1997, n. 5783; Cass. 19/04/1983, n. 2717; Cass. 05/02/1979, n. 778; Cass. 09/12/1970, n. 2615; Cass. 08/09/1970, n. 1356; Cass. 28/07/1969, n. 2875).
Trattasi di concorso vero e proprio e non di prevalenza dell’una presunzione sull’altra, con la conseguenza che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto;
b) se entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 27/06/1997, n. 5783). Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).


Civile Ord. Sez. 3 Num. 31350 Anno 2023
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SPAZIANI PAOLO
Data pubblicazione: 10/11/2023

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28692/2020 R.G., proposto da

Carla Bordichini; elettivamente domiciliata in Roma, Via Ippolito Nievo n.61, Scala D, presso lo Studio dell’Avv. Marco Catani; rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Sborzacchi ( ), in virtù di procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

nei confronti di

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore; rappresentata e difesa dagli Avvocati Gabriella De Berardinis (—) e Cecilia Maria Satta (—), in virtù di procura in calce al controricorso;

-controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 166/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 29 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 dal Consigliere Paolo SPAZIANI.

FATTI DI CAUSA

1. Carla Bordichini convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Fabriano, la Regione Marche, domandandone la condanna al risarcimento dei danni subìti dalla sua autovettura a seguito della inevitabile collisione, avvenuta in Località Vetralla, lungo il Viale XIII Luglio, con un animale selvatico (capriolo), il quale, dopo avere invaso all’improvviso la sede stradale, si era posto imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo.
La Regione Marche si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’assenza di colpa per essere accaduto il fatto su strada comunale.
Il Giudice di pace adìto accolse la domanda e condannò la Regione Marche a pagare a Carla Bordichini, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 2.056,00, sulla base delle seguenti considerazioni:
– la legittimazione passiva spettava alla Regione, essendo essa subentrata alla Provincia nella qualità di ente gestore della fauna selvatica (legge statale n. 56 del 2014 – c.d. legge Del Rio; legge regionale n. 13 del 2015);
– la Regione era responsabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., atteso che il danno era stato causato dalla condotta omissiva colposa dell’ente, il quale non aveva adottato nessuna idonea misura per impedire l’attraversamento stradale ad opera di animali selvatici o per prevenirne o attenuarne gli effetti dannosi.
2. La decisione del Giudice di pace di Fabriano fu appellata dalla Regione Marche, che, oltre a ribadire, in rito, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, contestò, nel merito, l’accertamento della colpa operato dal giudice di primo grado, sostenendo che non spettava ad esso ente porre barriere o segnaletiche su una strada di proprietà del Comune, trattandosi di competenze attribuite dalla legge all’ente proprietario della strada. Dunque, doveva escludersi, per mancanza della colpa, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano ex art.2043 cod. civ., e quindi della sua responsabilità.
Con sentenza 29 gennaio 2020, n. 166, il Tribunale di Ancona, pur ribadendo la sussistenza della legittimazione passiva della Regione, ha nondimeno accolto, nel merito, l’appello da essa proposto e ha rigettato la domanda di Carla Bordichini.
Il giudice di appello ha così deciso, sulla base dei seguenti rilievi:
– alla fattispecie doveva applicarsi la norma generale dell’art.2043 cod. civ., poiché il danno cagionato ai veicoli dalla fauna selvatica non era risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., norma inapplicabile alla fattispecie «in ragione della natura stessa degli animali selvatici»;
– era pertanto necessario, ai fini del giudizio di responsabilità, l’accertamento di un comportamento colposo ascrivibile all’ente;
– questo comportamento colposo non poteva individuarsi nell’omessa predisposizione di segnaletica, barriere o altre misure rientranti nell’arredo stradale, giacché tale competenza non era ricompresa tra quelle attribuite alla Regione, rientrando nel novero di quelle attribuite all’ente proprietario o gestore della strada (art. 14 cod. strada), nella fattispecie il Comune;
– la danneggiata aveva quindi assolto bensì l’onere di provare gli altri elementi costitutivi dell’illecito ascritto all’ente danneggiante ex art. 2043 cod. civ. (in particolare, il nesso causale e il danno), ma non ne aveva dimostrato la colpa;
– a dovuto piuttosto evidenziare criticità nell’esercizio delle competenze ad esso legislativamente attribuite, relative alla programmazione, pianificazione e gestione territoriale della fauna selvatica;
– in difetto di tale dimostrazione, in accoglimento del motivo di appello relativo all’assenza di colpa, la domanda di Carla Bordichini doveva essere rigettata.

[Continúa…]

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