Fundamento destacado: 12.3.-In ogni caso l’impossibilità che, ai sensi dell’art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l’adempimento; il che – alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit – può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro. (Sez. 3, n. 2691 del 16.3.1987, Rv. 451797 – 01).
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20152 Anno 2022
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data pubblicazione: 22/06/2022
sul ricorso 21904/2017 proposto da:
Ercolani Gianluca e Kustermann Daniel, già soci amministratori della K.E. Travels di Kustermann Daniele e Ercolani Gianluca s.n.c. cancellata dal 18.12.2012 dal Registro delle imprese, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Penna, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti –
contro Cisalpina Tours s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Quattro Fontane n.161, presso lo studio dell’avvocato Angelo Anglani, che la rappresenta e difende unitamente dall’avvocato Luca Toffoletti, giusta procura in calce al ricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 431/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 23.2.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.5.2022 dal cons. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 17.1.2012 la K.E. Travels di Kustermann Daniel e Ercolani Gianluca s.n.c. (di seguito, semplicemente, K.E. Travels) ha convenuto in giudizio dinanzi al
Tribunale di Velletri la Cisalpina Tours s.r.l., già V e V Lazio s.r.l. che in essa si era fusa per incorporazione (di seguito, semplicemente, Cisalpina) per sentir dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto di associazione in partecipazione stipulato il 2.1.2006 per legittimo esercizio del diritto di recesso da parte sua, chiedendo altresì la restituzione di tutte le somme dovute a titolo di cauzione o conguaglio, il pagamento dell’indennità di cu all’art.12 del contratto e il risarcimento di tutti i danni patiti. La Cisalpina ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito e, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento del diritto alla ritenzione della cauzione e la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto per sospesi contabili, saldo negativo gestione 2011, incassi non versati e penale contrattuale. Il Tribunale di Velletri si è dichiarato incompetente per territorio e la causa è stata riassunta dinanzi al Tribunale di Torino.
2. Il Tribunale di Torino con sentenza del 30.4.2015 ha accertato un credito della K.E. Travels di € 12.905,51 e un credito di Cisalpina di € 36.513,61, ed effettuata la compensazione atecnica fra le rispettive poste, ha condannato la K.E. Travels a pagare a Cisalpina la somma di € 23.608,10 oltre accessori, a spese compensate.
3. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la K.E. Travels a cui ha resistito l’appellata Cisalpina, proponendo gravame incidentale. La Corte di appello di Torino con sentenza del 23.2.2017 ha respinto l’appello principale e accolto l’appello incidentale, accertando il diritto di Cisalpina di trattenere la cauzione e a non corrispondere l’indennità di cui all’art.12 del contratto, con l’effetto che il credito di Cisalpina si è accresciuto a € 28.684,46 oltre accessori. La Corte di appello ha inoltre posto le spese dei due gradi a carico della parte attrice appellante.
4. Avverso la predetta sentenza del 23.2.2027, non notificata, con atto notificato il 19.9.2017 hanno proposto ricorso per cassazione gli ex soci di K.E. Travels, Gianluca Ercolani e Daniel Kustermann, svolgendo otto motivi. Con atto notificato il 30.10.2017 ha proposto controricorso Cisalpina, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
[Continúa…]