Fundamento destacado: 1.3. (…) La Corte d’appello di Bologna era chiamata a stabilire se fosse corretta la decisione con cui il Tribunale, liquidato un danno patrimoniale da perdita del reddito nel 2002, pose a base del calcolo il reddito percepito dalla vittima nel 1998.
La Corte d’appello ha dato risposta affermativa a tale quesito affermando: “corretta è la decisione de/primo giudice (..), in considerazione del fatto che solo dalla data del pagamento [dell’acconto] sussiste la base per il calcolo della suddetta nvaluta.zione e degli interessi”. Questa motivazione cozza contro elementari regole di diritto e di matematica finanziaria (…)
(…) A tale scopo, quando, come solitamente accade, il potere d’acquisto del denaro abbia subito un deprezzamento tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione del danno da parte del giudice, la liquidazione deve avvenire in moneta attuale, ovvero rivalutando la perdita verificatasi all’epoca del sinistro in base ad un coefficiente che restituisca il valore dell’importo perduto espresso in moneta dell’epoca della liquidazione. L’omissione di tale operazione (taxatio) ha per effetto una reintegrazione incompleta del patrimonio della vittima, la quale si -6- Ric. 2018 n. 01327 sez. M3 – ud. 17-10-2019
La decisione della Corte felsinea, in secondo luogo, non è rispettosa del principio di matematica finanziaria (implicitamente recepito dall’articolo 1223 c.c., e quindi rilevante come regula imis) in virtù del quale, in condizioni normali di mercato, il valore reale d’una somma di denaro è inversamente proporzionale al tempo intercorso tra il momento in cui sorse l’obbligo di pagarla, e il momento in cui la si paga effettivamente (principio tradizionalmente espresso dal brocardo plus dat, qui cito dal).
Ne discende che anche il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita totale o parziale della capacità di lavoro, come qualsiasi altro credito risarcitorio, deve essere liquidato stabilendo innanzitutto quanta parte del proprio reddito la vittima abbia perduto in conseguenza dell’invalidità causata dall’illecito; e se l’ultimo reddito noto risale ad un’epoca anteriore al sinistro, la liquidazione non può che avvenire previa rivalutazione di tale importo, in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) calcolato dall’Istat e relativo all’epoca del sinistro.
2.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvederà alla ta.)catio del credito risarcitorio spettante agli attori applicando i principi di diritto sopra indicati, e dunque calcolando separatamente, e poi sommando, il credito in conto capitale ed il credito da mora debendi.
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3545 Anno 2020
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 13/02/2020
ORDINANZA
sul ricorso 1327-2018 proposto da:
ROCCHI MORENA, MORI DAVIDE, MORI STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato PIERO COLANTONE LECIS, rappresentati e difesi dagli avvocati COSTANZO FRATTIN, UMBERTO L’ASTORINA;
– ricorrenti –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI,
che la rappresenta e difende;
– controrkorrente –
contro
BONFIGLIOLI ROBERTO, UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA già UGF ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1252/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2001 Morena Rocchi, sia in proprio che quale rappresentante ex art. 320 c.c. dei figli minori Stefano e Davide Mori, convenne dinanzi al Tribunale di Modena Roberto Bonfiglioli e la società Aurora Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai
s.p.a.; d’ora innanzi, sempre e comunque, “la UnipolSai s.p.a.”), esponendo che:
-) il 19.7.1998 a Nonantola si verificò un sinistro stradale che coinvolse:
a) il veicolo Alfa Romeo targato M0716717, condotto da Ezio Mori, sul quale viaggiavano Morena Rocchi, Stefano Mori e Davide Mori, assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla Assicurazioni Generali s.p.a.;
b) il veicolo Peugeot 306 targato AR773BZ, di proprietà di Roberto Bonfiglioli e condotto dal medesimo, assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla UnipolSai s.p.a.;
-) in conseguenza del sinistro Ezio Mori perse la vita, mentre le persone trasportato sul veicolo da lui condotto rimasero ferite;
-) la responsabilità del sinistro andava ascritta a Roberto Bonfiglioli, per avere impegnato l’area d’un crocevia senza concedere la prescritta precedenza di cui all’art. 145 cod. strad all’altro veicolo.
Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti in solido al
risarcimento dei danni patiti da sé e dai propri figli.
2. Ambedue i convenuti si costituirono, eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, che Ezio Mori aveva fornito un contributo causale all’avverarsi del sinistro.
Incardinato il giudizio, gli attori chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa la società Assicurazioni Generali, istanza che il Tribunale accolse (evidentemente ritenendo che l’esigenza di chiamata in causa fosse sorta dalle difese dei convenuti: questione sulla quale,
tuttavia, non vi è stata discussione tra le parti).
Anche nei confronti della società chiamata in causa gli originari attori chiesero la condanna al risarcimento del danno, in solido con gli altri convenuti.
La società Assicurazioni Generali si costituì, eccependo che la responsabilità del sinistro andava ascritta unicamente a Roberto Bonfiglioli.
3. Con sentenza 15.2.2010 n. 271 (poi corretta con provvedimento del 19 luglio 2018) il Tribunale di Modena accolse la domanda.
Il Tribunale, accertato che nel corso del giudizio vi era stata una transazione “tra le compagnie assicuratrici” (così nella sentenza impugnata), per effetto della quale la responsabilità nella causazione del sinistro era stata attribuita per l’80°/0 a Roberto Bonsignori e per il restante 20% ad Ezio Mori; e rilevato che la UnipolSai aveva già pagato la somma di euro 335.000 favore di Morena Rocchi; di euro 16.400 favore di Davide Mori; e di euro 179.000 favore di Stefano Mori, liquidò il danno residuo, al netto degli acconti, nella somma complessiva di euro 86.704,31, oltre rivalutazione monetaria dal 23 novembre 2002 alla data della sentenza (come s’è detto, 15 febbraio 2010) e degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno.
4. La sentenza venne impugnata da Morena Rocchi e dai suoi due figli, con gravame proposto unicamente nei confronti di Roberto Bonsig-nori e della UnipolSai.
Nel giudizio di appello si costituì tuttavia anche la società assicurazioni Generali, chiedendo il rigetto del gravame.
5. Con sentenza 29 maggio 2017 n. 1252 la Corte d’appello di Bologna rigettò il gravame.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:
-) corretta fu la sentenza di primo grado, nella parte in cui provvide alla taxatio del danno ed al computo della rnora debendi;
-) corretta fu la sentenza di primo grado, nella parte in cui liquidò il danno alla capacità lavorativa patito da Nlorena rocchi.
La Corte d’appello, infine, regolò le spese condannando gli appellanti (per evidente refuso indicafi nel dispositivo come “gli appellati”) alla rifusione delle spese tanto nel confronti della UnipolSai, quanto nei confronti della Assicurazioni Generali.
[Continúa…]