Fundamento destacado: 1.3. (…) Le sentenze suindicate, infatti, hanno specificato che la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2052 cit. può essere posta a carico, in via alternativa, del proprietario dell’animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l’ha in uso; e l’alternatività è dimostrata dall’uso della congiunzione disgiuntiva “o” contenuta nell’articolo citato. Dette sentenze, però, hanno anche chiarito che il carattere alternativo concerne la responsabilità ai sensi della disposizione citata, ma che tanto non impedisce «che dell’azione dell’animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia»; in tal caso non si tratta più di una responsabilità ai sensi dell’art. 2052 cit., bensì «di responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., la quale presuppone l’accertamento del dolo o della colpa e può concorrere con quella indicata dall’art. 2052 cit.» (così le sentenze n. 13016 del 1992 e n. 16023 del 2010). In altre parole, il concorso di responsabilità è ben possibile ove i titoli siano diversi.
Nel caso specifico si è realizzata una situazione di questo genere. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto del fatto che il Tribunale aveva affermato la responsabilità solidale della Schiavone, della società di assicurazione della medesima e del Ramini, la prima ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. e quest’ultimo ai sensi dell’art. 2043 del medesimo codice. Il primo giudice, quindi, aveva condannato entrambi i soggetti che avevano avuto la responsabilità dell’animale, sul presupposto evidente che la danneggiata avesse esteso la propria domanda, ai sensi dell’art. 2043 cit., nei confronti del Ramini.
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9661 Anno 2020
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Data pubblicazione: 26/05/2020
ORDINANZA
sul ricorso 16680-2018 proposto da:
DE SANTIS LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO SOGLIANO 70, presso lo STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO AEQUITAS, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE AMETRANO;
– ricorrente –
contro
RAMINI ALESSIO, elettivamente domiciliato in Rai\L-k, VIA EMILIO FAA DI BRUNO 87, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CIAFFI, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente –
contro
SCHLAVONE GUENDAUNA, SARA ASSICURAZIONI SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 7504/2017 della CORTE D’APPELLO di ROXLk, depositata 11 29/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Luciana De Santis convenne in giudizio Guendalina Schiavone, davanti al Tribunale di Velletri, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni personali da lei subiti a causa dell’aggressione da parte di un cane di razza pittbull di proprietà della convenuta.
Si costituì in giudizio la convenuta, rilevando che il cane era, al momento dell’aggressione, custodito da Marika Schiavone e dal suo fidanzato Alessio Ramini; chiese, comunque, di poter chiamare in garanzia la s.p.a. Sara Assicurazioni per essere manlevata in caso di condanna.
La società di assicurazione si costituì chiedendo, a sua volta, di poter chiamare in garanzia il Ramini; il quale pure si costituì, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse la domanda dell’attrice e condannò la Schiavone, la società di assicurazione ed il Ramini, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, con il carico delle spese di lite; la sentenza ravvisò a carico della Schiavone la responsabilità ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., mentre a carico del Ramini quella di cui all’art. 2043 del codice civile.
2. La pronuncia è stata appellata in via principale dalla società di assicurazione e in via incidentale dal Ramini; e nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra la Sara Assicurazioni e la danneggiata, per cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a tale domanda.
[Continúa…]