Fundamento destacado: 4.10. Nondimeno questa Corte, anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso, ritiene doveroso rilevare come sia erronea in punto di diritto la suddetta affermazione del Tribunale nella parte in cui sostiene che, nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, dapprima il giudicante debba accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro; e solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all’art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell’animale.
4.11. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551460 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5783 del 27/06/1997, Rv. 505537 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 -01; Sez. 3, Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1356 del 08/09/1970, Rv. 347082 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2875 del 28/07/1969, Rv. 342693 – 01).
Anche al di fuori della materia dei sinistri stradali, del resto, questa Corte ha ammesso il concorso, nel caso di responsabilità per danni da rovina di edificio, tra la presunzione a carico del proprietario ex 2053 c.c., e quella a carico del conduttore ex 1218 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 1860 del 12/07/1962, Rv. 252929 – 01).
4.13. Resta solo da aggiungere che la sentenza di questa Corte 7969/20, cit., richiamata dal Tribunale, non ha affatto affermato che nel caso di sinistri causati da fauna selvatica l’applicazione della presunzione di colpa di cui all’art. 2052 c.c. sia subordinata al previo accertamento concreto della diligente condotta di guida della vittima.
Ha, al contrario, espressamente affermato che tale questione, in quel caso, esulava dal thema decidendum.
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31339 Anno 2023
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 10/11/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 14721/21 proposto da:
-) Pazzelli Marco, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Renzo Merlini in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Gabriella De Berardinis e Cecilia Maria Satta in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata 13 dicembre 2021 n. 1194; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2019 Mirko Porfiri convenne dinanzi al Giudice di pace di Macerata la Regione Marche, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’investimento di un cinghiale (deve ritenersi un mero refuso il riferimento, a p. 15 del ricorso, ad un “capriolo”), che secondo la prospettazione attorea si parò imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del proprio veicolo.
L’attore dedusse che la Regione Marche era venuta meno ai propri obblighi di controllo e limitazione della proliferazione eccessiva della fauna selvatica, e che non aveva adottato alcuna misura idonea a prevenire sinistri stradali causati da quest’ultima.
2. Con sentenza 4.2.2020 n. 79 il Giudice di pace accolse la domanda.
La sentenza fu appellata dalla Regione.
3. Con sentenza 21 dicembre 2021 n. 1225 il Tribunale di Macerata
accolse il gravame e rigettò la domanda.
Il Tribunale ritenne che:
- l’attore non aveva provato la colpa della Regione, ai sensi dell’art. 2043 c.c.;
- l’esame della responsabilità della Regione ai sensi dell’art. 2052 c.c. era impedito dalla mancata allegazione di tale responsabilità da parte dell’attore;
- in ogni caso, quand’anche si fosse voluto ritenere applicabile al caso di specie l’art. 2052 c.c., la presunzione ivi prevista poteva trovare applicazione solo dopo che l’attore avesse vinto la presunzione di cui all’art. 2054, primo comma, c.c.;
- tale presunzione nel caso di specie non era stata superata; al contrario, il conducente al momento del fatto teneva una velocità “elevatissima” ed imprudente.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Mirko
Porfiri con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
La Regione Marche ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2052 c.c.. Deduce, al riguardo, che:
a) l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 2052 c.c., costituendouna questione di puro diritto, poteva essere prospettata per la prima volta in grado di appello, ed infatti lo fu nella comparsa di costituzione e risposta;
b) l’applicazione di tale norma avrebbe sollevato l’attore dall’onere di provare la colpa della regione;
c) la sentenza impugnata doveva perciò ritenersi erronea sia nella parte aveva ritenuto preclusa la questione concernente l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 2052 c.c.; sia, conseguentemente, nella parte in cui aveva addossato all’attore l’onere di provare la colpa della Regione;
d) nel caso di specie, l’attore aveva “pienamente provato la dinamica del sinistro”, così come l’inevitabilità dell’impatto.
2. La Regione Marche ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, invocando (p. 9, § “B” del controricorso) la formazione del giudicato interno sulla qualificazione della domanda. Deduce, al riguardo, che Mirko Porfiri in primo gradò formulò soltanto una domanda di condanna ai sensi dell’art. 2043 c.c., e soltanto per la prima volta in sede di legittimità avrebbe invocato la presunzione di cui all’art. 2052 c.c..
2.1. Preliminare all’esame dell’eccezione di giudicato interno sollevata dalla Regione Marche è stabilire se la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. si applichi ai danni causati dalla fauna selvatica, applicazione contestata dalla Regione (pp. 11-14 del controricorso).
Diversamente, infatti, il ricorso sarebbe inammissibile per irrilevanza della censura, in quanto invocherebbe la violazione d’una norma che il giudice non doveva applicare.
3. Al quesito appena esposto deve rispondersi affermativamente. Tale principio è già stato ripetutamente affermato da questa Corte, e non convincono in senso contrario gli argomenti spesi dall’amministrazione controricorrente.
Che la Regione debba rispondere ai sensi dell’art. 2052 c.c. dei danni causati dalla fauna selvatica è già stato affermato da numerose decisioni, tra le quali Sez. 3 – , Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01; Sez. 3, Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 – 01; nonché, non massimate: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021.
[Continúa…]
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