Fundamento destacado: 34. Ragionando secondo questi principi, quindi, è sostenibile che un credito nascente da un rapporto ad esecuzione continuata, mai preteso sin dall’origine del rapporto negoziale, anche se formalmente menzionato nelle scritture contabili di una società a responsabilità limitata per più esercizi, in assenza di altri indici di segno contrario, possa ugualmente costituire un fattore di generazione di un affidamento di oggettiva rinuncia del credito sino ad allora maturato nei confronti del socio. Pertanto, la repentina richiesta di adempimento dell’obbligazione di pagamento, indipendentemente dalla presenza di indici idonei a denotare una volontà di rinuncia del medesimo, se corrispondente a una situazione di palese conflittualità tra socio (allora ex socio) e gli altri soci, non giustificata da altri fattori, costituisce un abuso del diritto ove riveli l’intento di arrecare un ingiustificato nocumento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Presidente –
– Rel. Consigliere
Dott. FRANCESCA FIECCONI
Dott. ANTONIETTA SCRIMA – Consigliere
Dott. EMILIO IANNELLO – Consigliere
Dott. MARCO DELL’UTRI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 33968-2018 proposto da:
MARIO, SRL, elettivamente
domiciliati in ROMA,
, presso lo studio dell’avvocato
2021 che li rappresenta e difende
350 unitamente all’avvocato
– ricorrenti –
contro
CLAUDIO elettivamente
domiciliato in ROMA,
2, presso lo studio
dell’avvocato , che lo
rappresenta e difende unitamente agli
avvocati
– controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SRL, con avv. e avv.
del foro di MILANO
– controricorrente all’incidentale –
nonché contro
MARIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3067/2018 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il
20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/02/2021 dal
Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE
Svolgimento in fatto
La società S.r.l. ricorre per cassazione unitamente a Mario avverso la sentenza n. 3067-2018 della Corte d’appello di Milano, depositata il 20 luglio 2018, con la quale, in accoglimento parziale dell’appello, l’impugnante Claudio F. (ex socio della società e figlio di Mario è stato condannato a pagare alla società s.r.l. la minor somma di C 63.375,00 per canoni di locazione e di C 19.125,00 per spese e oneri, oltre interessi legali, riducendo in parte la richiesta della società locatrice e respingendo, per il resto, gli ulteriori motivi di appello riferiti alle domande proposte da Claudio F. nei confronti di Mario Il ricorso della società S.r.l. è affidato a cinque motivi, mentre quello di Mario è affidato a un motivo, illustrati da successiva memoria. Claudio F. resiste con controricorso notificato e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi, illustrato da memoria. La società ha notificato controricorso in risposta al ricorso incidentale.
Per quanto interessa in questo giudizio, la società ricorrente ha agito in via monitoria per il recupero del credito per canoni di locazione scaduti e non pagati dal conduttore Claudio F. figlio di Mario in relazione a un immobile ad uso abitativo sito in Milano, 9, il tutto per la somma complessiva di C 242.413,28 a titolo di canoni di locazione, maturati dal 2004 a fine 2013, e spese. Nell’opporsi al pagamento il conduttore ha agito in via riconvenzionale per far valere la natura gratuita del contratto anche nei confronti del padre Mario in ragione della asserita violazione del patto con cui questi avrebbe dovuto consentire il godimento gratuito dell’abitazione al figlio, acquisito dopo il frazionamento dell’immobile familiare avvenuto in seguito alla morte della madre, Giovanna chiedendo in subordine il risarcimento dei danni.
[Continúa…]