Región de Abruzos indemnizará a dueña de vehículo que sufrió daños por colisión con jabalí, pues debía controlar al animal silvestre (Italia) [Cassazione Civile 7969-2020]

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Fundamento destacado: 7. Esame del motivo di ricorso avanzato in concreto, sulla base della ricostruzione esposta Come si è premesso, nella specie non vi sono censure specifiche in ordine all’affermazione, operata dai giudici di merito, della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai danni subiti dall’attore, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell’area in cui è avvenuto l’incidente, onde, a fortiori, deve ritenersi senz’altro dimostrato il nesso causale tra la condotta dell’animale selvatico oggetto di proprietà pubblica e i suddetti danni.

L’azione risulta del resto proposta proprio contro la Regione Abruzzo, quindi nei confronti dell’ente legittimato passivo sul piano sostanziale per la responsabilità nei confronti dei terzi, ai sensi dell’art. 2052 c.c., secondo la ricostruzione sistematica sin qui esposta, e la Regione convenuta si è limitata a contestare la propria legittimazione (sempre sul piano sostanziale), indicando la Provincia come ente a suo avviso effettivamente responsabile, ma non ha provveduto ad esercitare alcuna azione di rivalsa nei confronti di detto ente.
Sulla base di quanto sin qui esposto, dunque, la decisione impugnata va certamente confermata, con le precisazioni esposte nella presente sentenza, sulla base dei seguenti principi di diritto:

«ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sen si della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità».


Civile Sent. Sez. 3 Num. 7969 Anno 2020
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO
Data pubblicazione: 20/04/2020

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 15681 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto

da REGIONE ABRUZZO (C.F.: 80003170661), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C. F. : 80224030587)

-ricorrente-

nei confronti di BENEVENGA Diana (C.F.: BNV DNI 64E46 B622W) rappresentata e difesa dall’avvocato Giulio Cerrone (C.F.: CRR GLI 65L12 G482C) ge.

-controricorrenteper-

la cassazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 277/2018, pubblicata in data 30 marzo 2018 (notificata in data 10 aprile 2018); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 gennaio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; l’Avvocato dello Stato Gianni De Bellis, per la Regione ricorrente.

Fatti di causa

Diana Benevenga ha agito in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada pubblica, in località San Valentino in Abruzzo Citeriore.
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Pescara. Il Tribunale di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Regione Abruzzo, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Benevenga.

È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato fondato.

Successivamente è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
La Regione ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il motivo di ricorso proposto dalla Regione Abruzzo

Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 9 Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, e dell’art. 2043 c.c. Erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione ricorrente».

La regione ricorrente censura la decisione impugnata in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall’autovettura dell’attore, senza svolgere in realtà censure in ordine all’affermazione della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai suddetti danni, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell’area in cui è avvenuto l’incidente.

2. Individuazione del thema decidendum

Il ricorso pone la discussa questione della individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici (in particolare, ma non solo, alla circolazione su strade pubbliche).

Ritiene il Collegio che tale questione sia necessariamente legata al fondamento giuridico della responsabilità stessa per i danni causati da animali appartenenti a specie protette di proprietà pubblica e richieda un esame analitico della relativa problematica.

3. I riferimenti normativi rilevanti ed il quadro degli attuali orientamenti della giurisprudenza di legittimità

È opportuno dare preliminarmente conto dei principali riferimenti normativi e dello stato della giurisprudenza di questa Corte.

[Continúa…]

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