Fundamento destacado: (…) Il motivo è fondato. Fra i debiti di valore è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass, n. gli interessi aventi natura compensativa (Cass. n. 5584/1987; n. 2240/1985), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. n. 9517/2002), poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l’evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento (Cass. n. 11937/2002). È stato anche riconosciuto che gli interessi c.d. compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, fermo restando che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, essendo onere del creditore provare, anche in base a criteti presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (Cass. n. 18564/2018). 11937/1997, n. 9517/2002). Spettano di pieno diritto.
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1627 Anno 2022
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 19/01/2022
ORDINANZA
sul ricorso 6029-2017 proposto da:
BSA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELE BRUYERE, EMANUELA ROSANNA PERACCHIO;
– ricorrenti –
contro
COMET S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CIPPONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VIVIANA BUONINCONTI, PAOLO EUGENIO BIANCO;
– controricorrente –
NOVELIS ITALIA SPA , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CERCHI N.45, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DE LUCA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente, ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1495/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
Nella causa promossa per il pagamento di fornitura dalla Cornet S.p..A. nei confronti della B.S.A. S.r.l., il Tribunale di Torino ha accolto l’eccezione della convenuta, la quale aveva eccepito la mancanza di qualità della merce; quindi, ha condannato la compratrice al pagamento della somma di € 46.551,72, a fronte della maggiore richiesta di 68.87412, dichiarando non dovuta la parte del prezzo di € 22.322,40, corrispondente al materiale che era stato fornito alla venditrice dalla NOVeliS Italia S.p.A., rispetto al quale fu riscontrato la mancanza di qualità. La convenuta aveva inoltre chiesto la condanna della Comit al risarcimento del danno, nella misura di € 194.254,41, ma tale domanda è stata rigettata dal primo giudice, il quale, in conseguenza di tale rigetto, non ha esaminato la domanda proposta dalla Comet contro Novelis Italia S.p.A., chiamata in garanzia dalla venditrice e non costituitasi nel giudizio.
La Corte d’appello, adita da B.S.A., ha riformato in parte la sentenza, riconoscendo in favore dell’appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 119.260,13, con la rivalutazione secondo gli indici Istat da calcolare da settembre 2009 (la misura del risarcimento è stata identificata nell’importo definito in forza di un accordo concluso
dalla B.S.A. con il proprio cliente, cui erano stati rivenduti i prodotti per i quali era stato utilizzato il materiale fornito da Cornet e rilevatosi privo di qualità).
[Continúa…]