Fundamento destacado: A questo proposito, Cass. n.12392 del 2016 chiarisce che «l’attività di equitazione viene notoriamente annoverata tra le attività pericolose e sussunta nell’art. 2050 c.c. ma se la cavallerizza è esperta, la medesima attività rientra tra i danni cagionati dagli animali ex art. 2052 c.c.». le attività pericolose, infatti, non solo solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, con accertamento concreto demandato al giudice di merito. La corte d’appello appunto chiarisce e pone alla base del suo ragionamento decisorio responsabilizzante il soggetto che doveva esercitare il controllo sulla attività pericolosa, ovvero il circolo, il fatto che la Balan non fosse una cavallerizza esperta, avendo sostenuto soltanto sette o otto lezioni di equitazione.
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6737 Anno 2019
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA
Data pubblicazione: 08/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso 7313-2017 proposto da: CIRCOLO IPPICO SIAMO A CAVALLO , in persona del Presidente e legale rapresentante p.t. nella persona del Sig. GIUSEPPE LIBERATOSCIOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA, 98, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MAZZEI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DI LORETO giusta procura speciale in calce al ricorso;
2018- ricorrente – 2908 contro BALAN MARIANA ;
– intimata –
avverso la sentenza n. 911/2016 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 12/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2C18 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO; lette le conclusioni szritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
R.G. 7313/2017
I FATTI DI CAUSA
Il giudizio di primo grado.
Nel 2012 Mariana Balan convenne in giudizio il Circolo Ippico Siamo a Cavallo di Angelo Liberatoscioli, allegando di aver acquistato nel 2010 un pacchetto di dieci lezioni equestri presso il suddetto Circolo; di aver partecipato ad alcune lezioni, sempre sotto la guida della istruttrice Marika Ballone, effettuando solo andature al passo e al trotto; che il 27.11.2010, durante lo svolgimento della settima e dell’ottava lezione, all’interno dell’area del maneggio, Angelo Liberatoscioli, titolare del maneggio stesso, ritenendo la Balan pronta a iniziare il galoppo, malgrado i timori palesati dalla stessa, avesse intimato al cavallo ad alta voce l’ordine di partire al galoppo provocando il repentino scatto dell’animale e la caduta a terra della attrice, che riportava danni alla persona (trauma contusivo distorsivo del polso sinistro con frattura del radio). L’attrice chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto ex art. 2050 c.c. quale gestore del maneggio, o ai sensi dell’art. 2052 c.c., con condanna del Centro Ippico Siamo a Cavallo di Angelo Liberatoscioli al pagamento dei danni pari a C 38.362, 43.
Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo la nullità della citazione ex art. 163, c. 3, n. 2 c.p.c. (risultando l’incertezza assoluta sull’individuazione della persona giuridica chiamata in giudizio), l’improponibilità della domanda in presenza di clausola compromissoria, e chiedendo il rigetto della domanda; chiese altresì l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’assicurazione. Si costituì in giudizio la Sara Assicurazioni S.p.a., chiedendo il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 194/2015, pronunciata in data 3.4.2015, il Tribunale di Chieti, rigettate le eccezioni preliminari, accolse la domanda dell’attrice. In particolare, il Tribunale diede atto della rinuncia alla chiamata in causa dell’assicurazione da parte del convenuto; rigettò l’eccezione preliminare di nullità della citazione, ritenendo che il Circolo Siamo a Cavallo fosse l’unico circolo del quale era socia l’attrice, essendo peraltro intervenuta sanatoria con la costituzione in giudizio; ritenne che fosse tardiva l’eccezione di incompetenza per territorio (non essendo stata sollevata nella comparsa di risposta a pena di decadenza ex art. 38 c.p.c., ma solo con la prima memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), e che dallo statuto non fosse dato evincere la presenza della dedotta clausola compromissoria; reputò, inoltre, non integrato il caso fortuito di cui all’art. 2052 c.c., atto a liberare da responsabilità il circolo ippico, in quanto il Liberatoscioli aveva impartito l’ordine al cavallo di andare al galoppo -seppure nella consapevolezza della disinvoltura e dell’esperienza maturata dalla danneggiata con le precedenti lezioni-, e che non vi fosse stata alcuna condotta imprevedibile della danneggiata tale da integrare il caso fortuito.
[Continúa…]