Fundamento destacado: E’ chiaro che si tratta di meri contributi di carattere finanziario, erogati dalla Regione alle Province per permettere loro di fare fronte agli oneri conseguenti ai predetti danni, “che non siano altrimenti risarcibili?”, cioè che non siano imputabili a responsabilità dell’ente gestore della fauna, o a terzi; analogamente ai contributi concessi dalla Regione per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, alla colture ecc. (art. 1, 4 ed altri della legge reg. n. 10/2003).
[…]
La norma dell’art. 1, 2° comma, legge reg. n. 10/2003, come modificata dalla citata legge n. 8/2010 (“… la Regíone provvede al risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica”), va letta in questa prospettiva, cioè quale impegno a far fronte agli oneri finanziari, ferma restando la necessitá dell’accertamento che non vi sia responsabilità di terzi ed in particolare dell’ente a cui sia concretamente affidata la gestione della fauna selvatica (nella specie, la Provincia).
Civile Sent. Sez. 6 Num. 12808 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA
Data pubblicazione: 19/06/2015
SENTENZA
sul ricorso 2688-2014 proposto da:
elettivamente demiciliata in ROMA, VIA DEL BOCCACCIO 22, presso lo studio dellavwocato DAVIDE MOLELLA, rapptesentata e difesa dagli avvocati CARLO CONTI, MARCO ZANNA giusta procuta speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
REGIONE ABRUZZO;
-intimata-
avverso la sentenza n. 366/2013 del TRIBUNALE di SULMONA del
26/06/2013, depositata 1’01/07/2013; udita la telazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2015 dal Consighiere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.
Svolgimento del processo
1.- Con sentenza n. 366, pubblicata il 1° luglio 2013, il Tribunale di
Sulmona, — ín rforma della sentenza emessa in primo grado dal
Giudice di pace, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta da , la cui antovettura € rimasta dannegpiata
dalPimpatto contto un cetvo che attraversava la sede stradale.
Ha ritenuto il giudice di appello che competente a rispondere di ral
genete di sinistri non sia la Regione, alla quale la legge n. 142 del 1990 (trasfusa nel Testo Unico sugli enti locali approvato con d. lgs 18 agosto 2000 n, 267) e la legge 11 febbraio 1992 n. 157 hanno
attribuito competenze essenzialmente normative, ma la Provincia a cui appartiene la strada ove si é verificato il sinistro.
Con atto notificato il 21 gennaio 2014 la propone ricorso per cassazione. La Regione non ha depositato difese.
Motivi della decisione
3.- Con Punico motivo, denunciando violazione delPart. 2043 cod. civ. e della normativa statale e regionale in tema di protezione della fauna selvatica, la ricorrente assume che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della legge regionale del’Abruzzo 24 giugno 2003 n. 16 che, in artuazione dei principi enunciati dalla legge statale n. 157/1992, ha disposto alPart. 1, 2° comma, che la Regione é tenuta a provvedere con i propri fondi al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica a veicoli e persone coinvolti in incidenti stradali, restando delegate alle Province le sole funzioni di istruzione e liquidazione delle relative pratiche.
4.- Tl motivo non é fondato.
Ti ricorrente desume erroneamente dalla competenza meramente
notmativa, atrribuita alle Regioni dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157,i criteri di imputazione della responsabilitá per i danni arrecati dalla fauna selvatica, che vanno invece ricollegati alPente a cui spettino le competenze amministrative e gestionali relative alla cura degli animali (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 80; Idem, 10 ottobre 2014 n. 21395).
[Continúa…]