Fundamento destacado: Invero, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, e tale danno può essere liquidato «in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l’acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l’uso dell’ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disin vestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell’acquisto e quello in cui l’investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità» (Cass. 29864/2011; Cass. 28810/2013; Cass. 30902/2017; Cass. 10286/2018; Cass. 29353/2018).
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17948 Anno 2020
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 27/08/2020
sul ricorso 22746/2015 proposto da:
BANCA DELLE MARCHE spa in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Santiago del Cile n. 8, presso lo studio dell’avvocato Marco Battaglia, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Gaeta, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
SCIPIONI SANDRO, MERRA STEFANIA e MERRA DOMENICO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Sicilia n. 50, presso lo studio degli avvocati Leonardo Salvatori e Luigi Napolitano, che li rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1656/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2020 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n.1656/2015, depositata in data 12/3/2015, – in controversia promossa da Sandro Scipioni, Stefania Merra e Domenico Merra, nei confronti della Banca delle Marche spa, per sentire dichiarare la nullità degli acquisti di bond argentini, effettuati, tra il novembre 1998 ed il settembre 2000, per il tramite dell’istituto, ovvero, in via subordinata, il loro annullamento o comunque per sentire accertare l’inadempimento della banca agli obblighi stabiliti dalla normativa di settore, con condanna della convenuta alla restituzione integrale del capitale investito e/o al risarcimento dei danni, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande attrici. I giudici d’appello hanno infatti accolto il gravame degli investitori, senza dichiarare risolti, per inadempimento dell’intermediaria, i contratti aventi ad oggetto l’acquisto dei bond argentini, condannando la banca, accertato il di lei inadempimento agli obblighi informativi, al pagamento allo Scipioni di C 157.116,04, alla Merra di C 131.264,85 ed al Merra di C 52.348,57, somme tutte comprensive della rivalutazione monetaria alla data del 31/1/2015, nonché agli interessi nella misura del 2% dalla domanda al saldo.
[ Continúa…]