Arrendadora no deberá asumir responsabilidad por pérdida de mercancía derivada de fuga de desagüe, pues arrendador no aportó elementos contables que constate afectación (Italia) [Cassazione Civile 31251/2021]

5

Fundamento destacado: (…) Ora, i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un’attività commerciale per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (cfr. Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. Sez. 1, 13/01/1987 n. 132). Ciò non di meno, spetta all’attore l’onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell’esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all’incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione. Invero, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall’onere di dimostrare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 3, 17/10/2016, n. 20889).


Civile Ord. Sez. 2 Num. 31251 Anno 2021
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 03/11/2021

ORDINANZA

sul ricorso 15560-2016 proposto da:
LA BOA S.N.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Nicotera 29, presso lo studio dell’avvocato GASPARE SALERNO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO MORINI, ANDREA ROVERE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA GAUDIO 30, CONDOMINIO VIA GAUDIO 22, CONDOMINIO VIA GAUDIO 38, SARA ASSICURAZIONI S.P.A., ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1372/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 09/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. LA BOA s.n.c. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1372/2015, pubblicata il 9 dicembre 2015. Gli intimati Condominio di Via Gaudio 30 Sanremo, Condominio di Via Gaudio 22 Sanremo, Condominio di Via Gaudio 38 Sanremo, SARA Assicurazioni s.p.a. e ALLIANZ s.p.a. non hanno svolto attività difensive.

2. LA BOA s.n.c., che gestiva un’attività commerciale sita al pian terreno di Piazza Bresca in Sanremo, citò nel maggio 2010 dinanzi al Tribunale di Sanremo il Condominio di Via Gaudio
30, il Condominio di Via Gaudio 22, il Condominio di Via Gaudio 44 e il Condominio di Via Gaudio 38, per ottenere il risarcimento dei danni causati nell’aprile 2005 dalla fuoriuscita
di liquami fognari da una condotta di scarico di loro pertinenza, situata sotto al pavimento dei locali aziendali. Secondo la società attrice, la fuoriuscita dei liquami aveva causato danni alla merce che si trovava all’interno del negozio e la chiusura forzata del locale per cinque mesi, necessaria per la riparazione del guasto, aveva determinato una sospensione dell’attività di vendita, poi definitivamente cessata. I condomìni convenuti contestarono l’individuazione dei locali coinvolti e l’entità del danno risarcibile e chiamarono in causa le società assicuratrici.
Il Tribunale di Sanremo con sentenza del 23 dicembre 2009 rigettò la domanda risarcitoria.

[Continúa…]

Descargue la resolución aquí

Comentarios: