Persona perjudicada por un hecho ilícito puede reclamar la totalidad de la indemnización a uno solo de los responsables solidarios (Italia) [Cassazione civile 5475/2023]

Fundamento destacado: 7. A tale riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (nella specie richiamata dallo stesso giudice d’appello), ai sensi del quale la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (v. Sez. 3, Sentenza n. 21664 del 08/11/2005, Rv. 584984 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15428 del 10/08/2004, Rv. 57594601).


Cassazione civile sez. III – 22/02/2023, n. 5475
Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso r.g. n. 35609-2019 proposto da:
O.D., elettivamente domiciliato in […] presso lo studio dell’avvocato G.A. che la  rappresenta e difende;

-contro- ricorrente

G. S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in […], presso lo studio dell’avvocato M.R. che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e
M. S.P.A. CASA DI CURA …; F.V.; S… ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4764-2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

 

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 2/10/2019, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento per quanto di ragione degli appelli principale e incidentale (rispettivamente) proposti dalla M. s.p.a. Casa di Cura … e da O.D., per quel che rileva in questa sede, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo della condanna pronunciata dal giudice di primo grado a carico dei due appellanti in favore di F.F., per il risarcimento, a beneficio di quest’ultimo, dei danni dallo stesso subiti a seguito dell’intervento chirurgico di osteosintesi eseguito dall’ O. sulla persona del F. presso la casa di Cura …

2. Con la stessa decisione, il giudice d’appello ha confermato il rigetto pronunciato dal primo giudice in relazione alla domanda di manleva proposta dall’ O. nei confronti di I. Assicurazioni s.p.a. (successivamente G. s.p.a.), in ragione dell’intervenuta prescrizione del corrispondente diritto dell’assicurato.

3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha individuato specifici profili di responsabilità colposa, tanto a carico della struttura sanitaria ospitante (con particolare riguardo all’origine nosocomiale dell’infezione che ebbe a colpire il paziente), quanto in relazione alla condotta terapeutica del medico (per le rilevanti lacune assistenziali specificamente individuate in sentenza), condividendo i presupposti e le analisi condotte nella consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado, confermando, da ultimo, il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione rilevata dal primo giudice in relazione al diritto dell’ O. di vedersi garantito dalla propria compagnia assicuratrice.

4. Avverso la sentenza d’appello, O.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

5. G. s.p.a. ha depositato controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, sulla base di due motivi d’impugnazione.

6. F.V., quale erede di F.F., la M. s.p.a. Casa di Cura … e la S. Assicurazione (quest’ultima già chiamata in causa dalla struttura sanitaria convenuta, fini di manleva) non hanno svolto difese in questa sede.

7. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

8. O.D. e la G. s.p.a. hanno depositato memoria.


[Continúa…]

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