Fundamento destacado: 1. In senso diametralmente opposto alla decisione assunta militano, del resto, gli stessi precedenti richiamati dal tribunale, dal più recente dei quali (Cass., n. 12161/2000, relativo al caso di una bambina che sì era addirittura avvicinata a un cane legato e nel quale il cartello di pericolo era perfettamente visibile) è stato tratto il principio secondo il quale “la responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite; solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti I caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale”.
Principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva (da ultimo, da Cass., n. 11570/2009), che va anche in quest’occasione confermato.
E’, infine, del tutto inconsistente il presupposto logico del rilievo conferito dal tribunale al fatto che la vittima avesse ottant’anni e fosse per questo meno agile; rilievo che presuppone, in un contesto nel quale il cancello era aperto e gli avvisi di pericolo non erano dunque visibili, che il tribunale abbia opinato che un uomo anziano compie un atto decisamente pericoloso per la sua incolumità (tanto da integrare la causa determinante dell’aggressione subita da un cane) se solo varchi un cancello aperto che dia accesso ad un immobile nel quale siano collocati un frantoio ed alcune case di abitazione.
Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7959/2006 proposto da:
S.L. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARROZZA Pietro, giusta delega
in atti; – ricorrente –
contro
T.L. (OMISSIS), T.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, CIRC.NE
TRIONFALE 77, presso lo studio dell’avvocato GUGLIOTTA Antonio,
rappresentati e difesi dall’avvocato FORGANNI GIUSEPPE con studio in 98123 MESSINA, VIA PIPPO ROMEO 10, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2081/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, Sezione
Prima Civile, emessa il 20/10/2005, depositata il 07/11/2005, R.G.N.
3293/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, per manifesta fondatezza, accoglimento.
Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il giudice di pace ha accolto (nei limiti di Euro 2.582,28) ed il tribunale di Messina rigettato (con sentenza n. 2081.05) la domanda proposta da S.L. nei confronti di T.L. e F., volta al risarcimento dei danni subiti per il morso di un cane pit-bull, di proprietà del secondo e custodito dal primo, dal quale era stato assalito alle 9,30 del (OMISSIS), immediatamente dopo l’ingresso nello stabile tramite un cancello aperto.
Ha ritenuto il tribunale che i convenuti in primo grado avessero provato il fortuito per gli effetti di cui all’art. 2052 c.c., per le seguenti ragioni, così testualmente enunciate a pagina 6 della sentenza:
a) “perchè avevano adottato tutte le misure idonee in regime di normalità ad evitare che il cane potesse aggredire terzi (catena di tre metri, cane legato in posto distante dal cancello di ingresso, cartelli sui cancelli)”, peraltro ritenuti non visibili a cancello aperto sulla base delle risultanze istruttorie;
b) perchè del tutto imprevedibile doveva considerarsi la circostanza che “pur avendo i T. un’attività produttiva stagionale (frantoio) alcuno potesse recarsi da loro per i affari la mattina del 26 dicembre, quando in casa non c’era nessuno …. e si spingesse all’interno fino al frantoio senza citofonare o avvisare”, benchè il cancello fosse aperto, anche per la presenza di altre abitazioni nello stabile;
c) perchè il S. aveva 80 anni, “con la conseguente minore prontezza a ritirarsi dall’attacco di un cane legato alla catena”.
2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente, affidandosi ad un unico motivo col quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c., e vizio della motivazione.
Resistono con controricorso gli intimati T.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è manifestamente fondato.
La conclusione del tribunale che la condotta del S. (entrato di mattina in uno stabile con cancello aperto che – secondo le risultanze di cui pure si da atto in motivazione – rendeva per questo non visibile il cartello “attenti al cane”, dal quale era stato poi aggredito) sia stata idonea ad assorbire per intero il rapporto causale è del tutto contrastante con gli accertamenti in fatto compiuti, univocamente attestanti una condotta assolutamente ordinaria da parte della vittima. E’, in particolare, erroneo in diritto l’assunto che la prova del fortuito potesse essere costituita dal fatto che gli appellanti avevano adottato tutte le misure idonee in regime di normalità ad evitare che il cane potesse aggredire terzi, dovendo il fortuito identificarsi in un evento imponderabile ed imprevedibile, che si inserisca all’improvviso nel meccanismo causale, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell’uomo (Cass., n. 4752/1999).
In senso diametralmente opposto alla decisione assunta militano, del resto, gli stessi precedenti richiamati dal tribunale, dal più recente dei quali (Cass., n. 12161/2000, relativo al caso di una bambina che sì era addirittura avvicinata a un cane legato e nel quale il cartello di pericolo era perfettamente visibile) è stato tratto il principio secondo il quale “la responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite; solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti I caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale”.
Principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva (da ultimo, da Cass., n. 11570/2009), che va anche in quest’occasione confermato.
E’, infine, del tutto inconsistente il presupposto logico del rilievo conferito dal tribunale al fatto che la vittima avesse ottant’anni e fosse per questo meno agile; rilievo che presuppone, in un contesto nel quale il cancello era aperto e gli avvisi di pericolo non erano dunque visibili, che il tribunale abbia opinato che un uomo anziano compie un atto decisamente pericoloso per la sua incolumità (tanto da integrare la causa determinante dell’aggressione subita da un cane) se solo varchi un cancello aperto che dia accesso ad un immobile nel quale siano collocati un frantoio ed alcune case di abitazione.
2.- La sentenza va cassata, con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso giudicante, perchè decida sull’appello dei T. nel rispetto degli enunciati principi.
Alla condanna dei resistenti alle spese del giudizio di cassazione può provvedersi con la presente sentenza.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa e rinvia al tribunale di Messina in persona di diverso giudicante; condanna i controricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010.

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