Huelga con participación aleatoria de los empleados configura abuso del derecho, pues no permitió que la empresa haga frente a la escasez de personal (Italia) [Cassazione Civile 24653/2015]

Fundamento destacado: In effetti, il diritto del datore di lavoro alla libertà di iniziativa economica, la cuí tutela resta limitata alla salvaguardia dell’organizzazione aziendale, intesa come struttura finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato, rappresentava nella fattispecie l’unico limite esterno al diritto di sciopero da verificare a fronte di una forma di protesta che, per le particolari modalità con le quali era stata annunziata, non consentiva alla parte datoriale di organizzarsi in anticipo per sopperire alle improvvise carenze di personale che quel tipo di astensione avrebbe comportato nei diversi reparti, con tutti i danni che ne sarebbero derivati, dal momento che era stata rimessa al singoli lavoratori la facoltà di decidere quando astenersi dal lavoro e per quanto tempo. Orbene, anche le forme di interruzione o sospensione del lavoro parziali temporanee (cosiddetti scioperi a scacchiera o a singhiozzo) possono rivelarsi illegittime allorquando importino pericoli o danni o alterazioni all’integrità funzionalità degli impianti ovvero quando pregiudichino la produttività stessa dell’azienda, compromettendo, cioè, la stessa organizzazione istituzionale e di funzionalità produttiva dell’impresa.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
Civile Sent. Sez. L Num. 24653 Anno 2015

La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società a averso la sentenza del giudice di lavoro del Tribunale di Firenze che le aveva respinto la domanda tesa all’accertamento negativo della legittimità di uno sciopero svolto in azienda. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice, il quale aveva rilevato una carenza di interesse attuale alla decisione giudiziale in merito alla richiesta formulata dalla datrice di lavoro, ed ha aggiunto che non era posta in dubbio la collettività della indizione dell’astensione dal lavoro, che le modalità di attuazione di quest’ultima non erano dissimili da quelle del cosiddetto sciopero a singhiozzo o a scacchiera e che non si era trattato di adesione meramente individuale. Inoltre, secondo la Corte di merito, un’azione di accertamento della legittimità dello sciopero era ammissibile solo se diretta ad accertare il superamento dei limiti interni ed esterni allo stesso diritto di sciopero, per cui una domanda rispetto alla quale non veniva dedotta alcuna violazione dei diritti datoriali finiva per ridursi alla richiesta giudiziale di un parere, come tale non ammessa nel nostro ordinamento. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resistono con controricorso 

Motivi della decisione 

  1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nonché l’irrilevanza della mancata prospettazione della violazione dei limiti c.d. “esterni” all’esercizio del diritto di sciopero ai fini della valutazione dell’interesse ad agire per l’accertamento della riconducibilità alla fattispecie di cui all’art. 40 della Costituzione di un’astensione dal lavoro dettata da motivi individuali e sprovvista del requisito indefettibile della finalità di tutela di un interesse professionale collettivo. Sostiene la ricorrente che aveva sin dall’inizio contestato che l’astensione dal lavoro proclamata dai rappresentanti sindacali costituisse uno sciopero, mancando nella fattispecie una astensione collettiva dal lavoro, in quanto si era in presenza di una serie di astensioni individuali, tra loro slegate, finalizzate al soddisfacimento di interessi meramente personali o familiari di sospensione della prestazione lavorativa, per cui, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, sussisteva l’interesse ad agire per l’accertamento della ricorrenza o meno della ipotesi tutelata dall’art. 40 della Costituzione, la cui lamentata insussistenza era alla base del denunziato pregiudizio alla portata dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro. Dunque, non si trattava di un giudizio strumentale alla soluzione accademica di una questione rispetto a situazioni ipotetiche o future, ma di un giudizio volto ad ottenere il risultato concreto, attuale e giuridicamente rilevante di illegittimità del comportamento attuato dai rappresentanti sindacali dell’unità produttiva (R.S.U.) di via Pisana, vale a dire dei sindacalisti
  2. [Continúa…]

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